Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 9 pagine

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Cantone di Neuchâtel, che si è chiaramente detto favorevole all’adesione, ha espresso critiche riguardo ai probabili costi e ha auspicato un’analisi più approfondita delle ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

Il PLR.I Liberali mette inoltre in dubbio la rilevanza del Protocollo, poiché ci sarebbe da aspettarsi un numero esiguo di procedure per la presentazione di comunicazioni, l’attuazione delle raccomandazioni, come menzionato sopra, potrebbe rivelarsi difficoltosa e inoltre il Protocollo sinora sarebbe stato ratificato soltanto da pochi Stati.

Dal canto suo, l’UDC respinge l’adesione sostenendo che i diritti del fanciullo sarebbero già disciplinati in maniera esauriente con la Convenzione e i due Protocolli facoltativi già ratificati. Disposizioni complementari di carattere procedurale non sarebbero indicate. Anche l’Unione svizzera delle arti e mestieri è contraria a ulteriori misure regolatorie.

Infine, il Centre Patronal teme un’intromissione esterna, di per sé inopportuna. Ritiene inoltre incomprensibile che l’adesione sia proposta proprio in questo momento in cui la tematica dei «giudici stranieri» preoccupa gran parte della popolazione.

5.2. Aspetti pratici e questioni relative all’attuazione del Protocollo facoltativo

Vari partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi riguardo agli aspetti di natura pratica e relativi all’attuazione del Protocollo.

Il Cantone di Vaud solleva la questione delle possibili conseguenze pratiche nel caso in cui uno Stato parte non dovesse rispettare i termini per la presentazione delle prese di posizione previsti circa le misure provvisorie (art. 6), la trasmissione della comunicazione (art. 8), il seguito (art. 11) e la procedura d’inchiesta (art. 13) o se dovesse opporsi a una visita del Comitato nel quadro di una procedura d’inchiesta.

Vari partecipanti (AR, FR, JU, Humanrights.ch, Kinderanwaltschaft Schweiz) ritengono limitata la portata del Protocollo per la Svizzera, in particolare perché i presupposti circa l’esaurimento dei rimedi giuridici nazionali comportano notevoli difficoltà. La questione dell’esaurimento dei rimedi giuridici nazionali costituisce un ostacolo anche per ICJ-CH e JuCH, soprattutto se la prassi giuridica svizzera non accorda rimedi giuridici perché un diritto non è considerato direttamente deducibile in giudizio. Per tale motivo ICJ-CH e JuCH auspicano che vengano trovate soluzioni volte a consentire e a rendere accettabili le vie di ricorso nazionali in tutti i casi soggetti alla procedura per la presentazione di comunicazioni.

Il Cantone di Argovia dal canto suo considera la procedura per la presentazione di comunicazioni sopportabile e accettabile per i fanciulli interessati, purché il Comitato per i diritti del fanciullo sia in grado di implementare in maniera efficiente il regolamento procedurale e le misure di protezione previste.

Numerosi partecipanti alla consultazione hanno approfondito anche le questioni pratiche della rappresentanza e della consulenza dei fanciulli. Il Cantone di Friburgo spera che, nel quadro del processo di ratifica, la Svizzera esamini la possibilità di sviluppo di meccanismi nazionali che semplifichino gli iter volti a denunciare violazioni in Svizzera. Anche ICJ-CH e JuCH si aspettano da un lato un rafforzamento dei diritti procedurali dei fanciulli, che comprenda in particolare anche l’ammissione e il finanziamento di rappresentanti a livello nazionale e per la procedura per la presentazione di comunicazioni, e che preveda dall’altro lato provvedimenti di base, ad esempio un organo di mediazione per fanciulli che mira a informare, consigliare e sostenere i fanciulli i cui diritti sono stati violati. Kinderanwaltschaft Schweiz è dell’avviso che il compito di presentare comunicazioni a nome e con l’assenso di un fanciullo o di un gruppo di fanciulli dovrebbe spettare a un’unica istanza, a un organo di mediazione a livello nazionale svizzero. In qualità di meccanismo di controllo nazionale