Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 9 pagine
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per i diritti del fanciullo, tale organo di mediazione dovrebbe permettere in particolare un accesso illimitato di base alle procedure giurisdizionali e a una rappresentanza legale gratuita.
ICJ-CH e JuCH si aspettano inoltre che si esamini in particolare, sia a livello legislativo che per il singolo caso, la questione del dispositivo di protezione volto a garantire alle parti che presentano comunicazioni una protezione rapida, non burocratica ed efficiente.
5.3. Il riconoscimento della procedura di comunicazione interstatale e della procedura d’inchiesta
Tutti i partecipanti alla procedura di consultazione favorevoli a un’adesione, hanno approvato in maniera esplicita o tacita il riconoscimento proposto delle comunicazioni interstatali (secondo l’art. 12 del Protocollo) e della procedura d’inchiesta (secondo gli art. 13 e 14 del Protocollo), perché costituirebbero preziosi strumenti complementari. Infatti, proprio in situazioni in cui uno Stato viola sistematicamente i diritti del fanciullo, o li viola in misura tale da mettere in pericolo la vita o la sicurezza di fanciulli, è improbabile che un fanciullo o il suo rappresentante si rivolga al Comitato per i diritti del fanciullo. Lo stesso vale laddove mancano rimedi giuridici nazionali per l’attuazione dei diritti del fanciullo.
Il Cantone di Berna è favorevole ad ambedue gli strumenti anche perché consentono alla Svizzera di ribadire la serietà dei suoi sforzi volti a promuovere il rispetto dei diritti del fanciullo. Il Cantone di Friburgo inoltre parte dal presupposto che la procedura d’inchiesta possa fornire un notevole contributo alla protezione dei fanciulli, poiché il Comitato per i diritti del fanciullo può agire di propria iniziativa.
CFIG e Protezione dell’infanzia Svizzera sottolineano inoltre che maggiore sarà il numero di Stati che sostengono il Protocollo e riconoscono questi due meccanismi e tanto più grande sarà la pressione nei confronti degli Stati deboli dal punto di vista dello Stato di diritto. ICJ-CH e JuCH deplorano che per poter avvalersi dello strumento di controllo della comunicazione interstatale, il Comitato debba disporre di un riconoscimento espresso (cosiddetto «opt-in») da parte degli Stati parte. Auspicano che la pressione internazionale sia sufficiente a spingere gli Stati aderenti a fornire le dichiarazioni necessarie a favore del riconoscimento della procedura di comunicazione interstatale.
6. Altre osservazioni
Nella risposta alla consultazione dell’organizzazione Protezione dell’infanzia Svizzera nonché nella presa di posizione comune di CIDE/IDE viene accolta favorevolmente la volontà di approfondire le questioni concernenti l’attuazione dei diritti economici, sociali e culturali della Convenzione. Secondo ICJ-CH e JuCH la procedura dinnanzi al Comitato, fortemente cooperativa, consente di relativizzare eventuali dubbi che potrebbero essere sollevati a causa dell’inclusione dei diritti economici, sociali e culturali.
Secondo CIDE/IDE, Curavia, Protezione dell’infanzia Svizzera e Kinderanwaltschaft Schweiz inoltre, sarebbe opportuno prendere spunto dall’adesione al Protocollo per mettere in atto le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia adatta ai bambini.
Infine, nella sua risposta alla consultazione, Humanrights.ch nota con rammarico che non viene preso in esame il riconoscimento di altre procedure di comunicazione, per il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I9), il Patto relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II10) e la Convenzione sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità (CRPD11).
9 RS 0.103.1.
10 RS 0.103.2.
11 RS 0.109.