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Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 11 pagine

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Traduzione1

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni

Concluso a New York il 19 dicembre 2011

Approvato dall’Assemblea federale il XXX2

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il XXX

Entrato in vigore per la Svizzera il XXX

Gli Stati parte al presente Protocollo,

considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

constatando che gli Stati parte della Convenzione sui diritti del fanciullo (di seguito denominata «la Convenzione») garantiscono i diritti in essa enunciati a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta, indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, status di nascita o di altro del fanciullo, dei suoi genitori o rappresentanti legali,

riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,

riaffermando altresì lo status del fanciullo in quanto soggetto di diritto ed essere umano dotato di dignità e di capacità in evoluzione,

riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del fanciullo può creargli notevoli difficoltà nell’avvalersi di rimedi giuridici in caso di violazione dei suoi diritti,

considerando che il presente Protocollo rafforzerà e completerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai fanciulli di presentar ricorso per violazioni dei loro diritti,

riconoscendo che l’interesse superiore del fanciullo dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell’avvalersi di rimedi giuridici in caso di violazione dei suoi diritti e che a tutti i livelli giurisdizionali vada tenuto conto della necessità di procedure adatte al fanciullo,

1 Testo originale francese….

2 RU ..... 2015–......