Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/76: Ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli - 13.3184) · 10 pagine
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sonalità giuridica (art. 11 e 49 cpv. 3 LIFD)? AI: il problema sussiste anche nel caso dei lavoratori indipendenti.
Rilevanza/ripercussioni finanziarie: la verifica dei presupposti per il diritto al computo globale dell’imposta da parte dell’autorità di tassazione comporta un onere supplementare da non sottovalutare. La rilevanza pratica della problematica della doppia imposizione, che il progetto vuole sopprimere, non emerge a sufficienza dai documenti per la consultazione. Non è chiaro quali siano le ripercussioni finanziarie e con quale ricorrenza si abbia nella prassi il caso di crisi descritto. La prova della necessità d’intervenire dovrebbe per quanto possibile essere presunta.
L’Unione delle città svizzere valuta il progetto in maniera differenziata. La maggioranza delle città consultate ritiene che la modifica sia giustificata sotto il profilo materiale e sotto quello della sistematica fiscale.
Queste città presuppongono di essere soltanto marginalmente colpite dal progetto anche per quanto concerne l’entità delle minori entrate fiscali. Alcune di esse si sono pure dette preoccupate dal fatto che il computo globale dell’imposta per gli stabilimenti di imprese straniere in Svizzera possa essere sfruttato per vantaggi fiscali ingiustificati. Ciò potrebbe comportare critiche alla Svizzera in seno agli organismi fiscali internazionali. Inoltre, è stato sottolineato che la verifica dei presupposti per il diritto a un computo globale dell’imposta potrebbe richiedere un notevole onere supplementare per le autorità fiscali.
La Camera fiduciaria: approva in linea di massima con le riserve seguenti:
L’articolo 2a capoverso 1 lettera a AP-OCglm statuisce che gli stabilimenti d’impresa soggiacciono all’imposta ordinaria sull’utile, sia per quanto concerne l’imposta federale diretta, sia per le imposte cantonali e comunali. Questo presupposto va oltre i requisiti esistenti per il ricorso al computo globale dell’imposta da parte di persone giuridiche, per cui questa restrizione viene respinta. Per quanto attiene agli stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese straniere è invece opportuno basarsi sulla normativa sperimentata di una concessione parziale del computo globale dell’imposta ai sensi dell’articolo 12 OCglm;
accoglierebbe inoltre con favore se, alla luce dell’imminente Riforma III
dell’imposizione delle imprese e della programmata introduzione di una cosiddetta licence box, che prevede un’imposizione privilegiata di determinati generi di redditi, nei documenti sia indicato che anche stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese straniere, che in futuro utilizzano la licence box, possano usufruire in linea di massima del computo globale dell’imposta;
dalla proposta e dal rapporto esplicativo emerge che soltanto applicando il metodo dell’esenzione può risultare una doppia imposizione che va perciò evitata. Ciò non è corretto. Anche applicando il metodo del computo può risultare una doppia imposizione, nella misura in cui lo Stato che effettua il computo non conceda un computo integrale. Pertanto la restrizione corrispondente o il collegamento effettuato con il cosiddetto articolo sul metodo ci sembra inappropriato. Se anche nell’applicazione del metodo del computo nello Stato di residenza dovesse soggiacere a una doppia imposizione, il contribuente dovrebbe essere libero di produrre una prova corrispondente che gli permetta di usufruire della prevista nuova regolamentazione (con riduzioni d’imposta), riservato ovviamente l’adempimento di tutte le altre condizioni.
4.3. Reiezione
SwissHoldings, Economiesuisse: la revisione dell’ordinanza sul computo globale
dell’imposta nella forma proposta favorirebbe soltanto pochi contribuenti e pertanto non va