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Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 2 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli stemmi

Art. 7 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane

All’intervento dell’AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56-57 dell’ordinanza sulla protezione dei marchi del 23 dicembre 19922.

Art. 8 Disposizione transitoria

I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il XX.XX.201X.

Data In nome del Consiglio federale svizzero

Il/ la presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 SR 232.111