Avamprogetto OPSP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 2 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli stemmi
Art. 7 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane
All’intervento dell’AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56-57 dell’ordinanza sulla protezione dei marchi del 23 dicembre 19922.
Art. 8 Disposizione transitoria
I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il XX.XX.201X.
Data In nome del Consiglio federale svizzero
Il/ la presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova