Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine
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Commenti alle modifiche dell’ADR 2015 Documento 1.2
• A vari numeri ONU è allegata la nuova disposizione speciale 662, che prevede una serie di agevolazioni
per le bombole utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei. Il trasporto di materie varie in quantità esenti, invece, non è più consentito.
• D’ora in avanti, vari oggetti non saranno più assegnati a un gruppo di imballaggio. Per le merci di cui ai
numeri ONU 1700, 2016, 2017, 3090, 3091, 3268, 3292, 3356, 3480, 3481 e 3506, le rubriche nella colonna (4) vengono cancellate (vedere anche 2.1.1.3).
• Per quanto riguarda il numero ONU 3316 (confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso), si elimi-
na il divieto di trasporto in quantità limitate secondo il capitolo 3.4 o in quantità esenti secondo il capitolo 3.5 e si vincola il trasporto rispettivamente alla disposizione speciale 251 e 340.
• Alla tabella A vengono aggiunti i nuovi numeri ONU da 3507 a 3526.
Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti (3.3.1)
Vengono modificate varie disposizioni speciali:
• 172: questa disposizione viene estesa ai materiali radioattivi che possono presentare anche più rischi
sussidiari e non uno soltanto come sinora.
• 225: si precisano le tipologie di estintori che rientrano in questa rubrica.
• 594: d’ora in avanti, anche i grandi estintori non contenuti in robusti imballaggi esterni non sono sottopo-
sti alle disposizioni dell’ADR purché conformi alla disposizione speciale PP 91 dell’istruzione di imballaggio P 003 di cui alla sottosezione 4.1.4.1.
• 636: sono stati aggiunti altri prodotti al litio esenti dalle restanti disposizioni dell’ADR, che non devono
più rispettare le prescrizioni dell’istruzione di imballaggio P 903b, bensì quelle della nuova P 909.
Vengono introdotte le seguenti nuove disposizioni speciali:
• 367: questa disposizione sancisce la denominazione ufficiale per il trasporto di pitture e materie simili a
pitture.
• 372: questa disposizione definisce l’applicabilità dell’ADR ai condensatori asimmetrici.
• 376, 377: a determinate condizioni, d’ora in avanti è consentito trasportare anche pile o batterie al litio
danneggiate che, ai sensi della disposizione speciale 376, possono altresì essere smaltite.
• 662: le bombole non conformi al capitolo 6.2 e utilizzate esclusivamente a bordo di navi o aerei possono
essere trasportate a determinate condizioni.
• 663: questa disposizione specifica i requisiti che devono essere soddisfatti per poter trasportare in ma-
niera agevolata gli imballaggi di scarto.
• 664: d’ora in avanti le materie che, all’interno di questa rubrica, vengono trasportate in cisterne fisse
(veicoli cisterna) o smontabili possono essere dotate di dispositivi per additivi purché siano rispettate le disposizioni in materia di costruzione, omologazione, utilizzo, prova, documentazione e marcatura.
Marcatura di merci pericolose imballate in quantità limitate (capitolo 3.4)
Al 3.4.9 viene sancito che, d’ora in avanti, i colli recanti la marcatura di cui al 3.4.8 sono ritenuti soddisfare le disposizioni delle sezioni da 3.4.1 a 3.4.4 indipendentemente dal fatto che siano provvisti o meno anche delle etichette di pericolo e dei marchi necessari per il trasporto aereo. Secondo il 3.4.10, ora anche i colli muniti dei marchi raffigurati al 3.4.7 sono ritenuti soddisfare le disposizioni delle sezioni da 3.4.1 a 3.4.4.
Disposizioni concernenti l’utilizzazione di imballaggi (capitolo 4.1)
Vengono modificate le seguenti istruzioni di imballaggio:
• Il 4.1.1.5.2 consente l’utilizzo di ulteriori imballi all’interno di un imballaggio esterno (per es. imballaggio
intermedio).
• P 003: la nuova disposizione speciale PP91 consente ora, in determinate circostanze, di trasportare gli
estintori di grandi dimensioni identificati con il numero ONU 1044 anche senza imballaggio.
• P 200: per le bombole in alluminio e le bombole in acciaio senza saldatura vengono aggiunte rispettiva-
mente le disposizioni speciali “ua” e “va”, che consentono di estendere l’intervallo tra le prove periodiche a 15 anni. Le relative condizioni sono descritte dettagliatamente al nuovo paragrafo (13).
• P 203: il paragrafo (8) b) estende a un massimo di 10 anni l’intervallo tra i controlli e le prove periodiche
di recipienti criogenici chiusi che non siano recipienti criogenici ONU.