Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine

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Commenti alle modifiche dell’ADR 2015 Documento 1.2

• Vengono introdotte norme specifiche in materia di progettazione, costruzione, prove e controlli iniziali

anche per i pacchi di bombole UN (6.2.2.1.6) e per le bombole UN adibite ai gas adsorbiti (6.2.2.1.7).

• Per quanto concerne la progettazione, costruzione e prova di bombole in acciaio saldato ricaricabili adi-

bite al trasporto di gas a bassa pressione, viene introdotta una nuova norma ISO (6.2.2.4).

• La marcatura dei pacchi di bombole UN viene definita nella nuova sottosezione 6.2.2.10; per quanto

riguarda la marcatura degli altri pacchi di bombole, vengono adattate le disposizioni di cui al 6.2.3.9.7.

• Al 6.2.3.5.2, in merito agli intervalli delle prove periodiche dei recipienti criogenici a pressione chiusi si

rimanda all’istruzione di imballaggio P 203 (8) b) del 4.1.4.1 e si specifica l’entità di tali prove.

• Vi sono varie modifiche concernenti i recipienti a pressione non classificati come UN (6.2.4).

• D’ora in avanti, anche i recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) devono adempiere

alle disposizioni in materia di pressione di prova e riempimento dell’istruzione di imballaggio P 200 (6.2.6.1.5).

• Il capitolo 6.4 riguarda i materiali radioattivi e viene ampiamente modificato a livello di singoli imballaggi.

• Per quanto riguarda le cisterne mobili, si specifica la necessità di tener conto dei carichi dinamici che si

generano durante la movimentazione sul mare qualora siano previsti per l’utilizzo offshore (6.7.2.2.9.1).

• Sono state introdotte nuove disposizioni sugli isolamenti termici (6.7.2.2.17) e sul sistema di riscalda-

mento (6.7.2.5) delle cisterne.

• Al 6.8.2.6.1 vengono modificate le norme relative alle cisterne metalliche e aggiunte nuove norme con-

cernenti le cisterne metalliche sotto pressione, le valvole di messa in pressione dei recipienti per gas liquefatti e le valvole di fondo aventi un diametro nominale superiore o inferiore a 100 mm.

• Al capitolo 6.9 vengono adattati vari riferimenti a norme relative alle cisterne in materia plastica rinforzata

di fibre.

• D’ora in avanti, nelle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto non occorre più un dispositivo per impedire il

passaggio immediato di una fiamma qualora la cisterna sia a prova di esplosione (6.10.3.8 b)).

Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione (parte 7)

• Per quanto riguarda il trasporto alla rinfusa, d’ora in avanti è necessario indicare una disposizione spe-

ciale identificata dal codice “VC” (precedentemente “VV”) o richiamare una determinata sezione e rispettare inoltre le disposizioni integrative contrassegnate dal codice “AP” (7.3.1.1 b)).

• Per le merci della classe 9 è stato aggiunto che il trasporto di imballaggi di scarto del nuovo numero

ONU 3509 è consentito unicamente in container per il trasporto alla rinfusa chiusi (BK2) (7.3.2.9.1).

• La disposizione speciale CV 33 (materiali radioattivi) di cui al 7.5.11 ha subito vari adeguamenti. È stata

inoltre introdotta la nuova disposizione speciale CV 37 per i sottoprodotti della fabbricazione o della fusione dell’alluminio (capitolo 7.5).

Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione (parte 8)

• Al 8.1.4.5 viene chiarito che gli estintori possono essere trasportati soltanto purché non sia trascorso il

termine prescritto al 8.1.4.4 (prossima ispezione o periodo limite di utilizzo).

• D’ora in avanti, i conducenti che effettuano il trasporto di sostanze radioattive e frequentano un corso

conforme alle disposizioni speciali S12 del capitolo 8.5 sono esentati dal corso di base.

• D’ora in avanti le parti devono trasmettere al Segretariato dell’ONU un modello di ciascun certificato

ADR nazionale rilasciato, nonché un modello dei certificati ADR ancora validi (8.2.2.8.6), che verranno resi accessibili a tutte le parti.

Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli (parte 9)

Vengono aggiornati vari richiami a norme EN.