Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine
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Commenti alle modifiche dell’ADR 2015 Documento 1.2
• P 404: per le materie solide piroforiche sono consentiti, come imballaggi compositi esterni, anche fusti o
casse di cartone e, come imballaggi interni, anche recipienti in vetro.
• P 901: questa istruzione precisa che gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo di
imballaggio II qualora la confezione contenga soltanto merci pericolose non assegnate a un gruppo di imballaggio.
• P906 2): d’ora in avanti, trasformatori, condensatori e altri apparecchi con PCB possono essere traspor-
tati anche secondo le istruzioni di imballaggio P 001 o P 002, purché gli oggetti siano opportunamente assicurati con del materiale d’imbottitura che ne impedisca il movimento accidentale.
• Nella sezione 4.1.9 concernente le disposizioni speciali per l’imballaggio di materiali radioattivi vengono
apportate numerose modifiche.
Nuove istruzioni di imballaggio:
• P 208 per gas adsorbiti, P 805 per esafluoruro di uranio, P 909 per smaltimento/riciclaggio di pile al litio
(le precedenti istruzioni P 903a e 903b sono state soppresse), LP 903 e 904 per il trasporto di pile al litio in grandi imballaggi.
• Per quanto riguarda il numero ONU 3509 (imballaggi di scarto), in IBC 08 con BB 3 per i contenitori in-
termedi per il trasporto alla rinfusa e in LP 02 con LL 1 per i grandi imballaggi vengono introdotte varie disposizioni speciali specifiche per l’ADR/RID.
Uso di cisterne (capitoli 4.2-4.4)
• Secondo la nuova disposizione speciale per cisterne mobili TP41 (4.2.5.3), le cisterne adibite esclusiva-
mente al trasporto di materie organometalliche possono, in determinate circostanze, evitare l’ispezione interna prevista ogni due anni e mezzo.
• Nel calcolo del grado di riempimento di cui al 4.3.2.2.1, d’ora in avanti va considerata la possibile perico-
losità ambientale delle materie.
• Ora anche le materie non classificate come rifiuti possono essere trasportate in cisterne per rifiuti ope-
ranti sotto vuoto, purché siano soddisfatte le condizioni di utilizzo per i rifiuti (4.5.1.2).
Procedure di spedizione (parte 5)
• L’altezza minima dei caratteri per il marchio recante il termine “SOVRIMBALLAGGIO” viene fissata in 12 mm
(5.1.2.1).
• In caso di materiali radioattivi, l’indicazione dello speditore o del destinatario deve essere riportata anche
sul sovrimballaggio (5.2.1.7.1).
• Se un rimorchio munito dei pannelli di cui al 5.3.2.1.3 viene staccato dal suo veicolo, il pannello di colore
arancione da mantenere fissato deve ora riportare il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU della materia più pericolosa trasportata nella cisterna (5.3.2.1.1).
• Il marchio prescritto per le materie trasportate a caldo non è più vincolato alla disposizione speciale 580,
bensì si applica in linea generale alle materie trasportate allo stato liquido a una temperatura uguale o superiore a 100°C e ai solidi trasportati a una temperatura uguale o superiore a 240°C (5.3.3).
• Il documento di trasporto relativo al numero ONU 3509 (imballaggi di scarto) deve specificare d’ora in
avanti le classi e i rischi sussidiari dei residui della materia precedentemente trasportata (5.4.1.1.19).
• Per quanto concerne i materiali fissili della classe 7, sul documento di trasporto devono essere specifica-
ti ulteriori dati (5.4.1.2.5.1. f)).
• Le disposizioni inerenti la marcatura e la documentazione di materie utilizzate per scopi di refrigerazione
o condizionamento non sono più applicabili in assenza di un reale rischio di asfissia (5.5.3.1.5).
• Sono ora previste alcune eccezioni all’obbligo di ventilare i veicoli e i container in caso di colli contenenti
un agente refrigerante o di condizionamento (5.5.3.3.3).
Prescrizioni relative alla costruzione e prove di imballaggi (parte 6)
• Le disposizioni del capitolo 6.1 si applicano ora anche agli imballaggi per le materie solide e agli imbal-
laggi combinati adibiti al trasporto di liquidi aventi una capacità superiore a 450 litri (6.1.1.1 e)).
• D’ora in avanti, anche per i recipienti a pressione UN viene stabilito fino a quando sono applicabili le
singole norme in materia di produzione (da 6.2.2.1 a 6.2.2.4).