Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine
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Commenti alle modifiche dell’ADR 2015 Documento 1.2
• I gas adsorbiti possono essere trasportati in bombole costruite prima del 1° gennaio 2016 che risultano
conformi alle specifiche dell’autorità nazionale, ma non a quelle dell’istruzione di imballaggio P 208 (1) (1.6.2.14).
• I dispositivi per additivi progettati e costruiti secondo le disposizioni nazionali prima del 1° luglio 2015 e
installati a bordo di veicoli cisterna e cisterne smontabili non conformi alla disposizione speciale 664 del capitolo 3.3 potranno ancora essere utilizzati previa autorizzazione delle competenti autorità nazionali dei Paesi utilizzatori (1.6.3.44).
• Per quanto concerne i materiali radioattivi, vengono modificate due misure transitorie e ne viene aggiun-
ta una nuova. Esse riguardano i colli approvati sulla base di edizioni passate della Regolamentazione IAEA e per i quali, in base e esse, non era prevista l’approvazione del modello ovvero i colli che erano esonerati dalle disposizioni sui materiali fissili (1.6.6.1, 1.6.6.2 e 1.6.6.3).
Disposizioni generali concernenti i materiali radioattivi (capitolo 1.7)
• Visto che anche materiali non appartenenti alla classe 7 possono presentare pericoli di natura radioattiva
(n° ONU 3507), in tutta l’ADR la denominazione “classe 7” viene sostituita dall’espressione “materiali radioattivi”.
• È stata aggiunta una nuova esenzione dalle disposizioni dell’ADR per il trasporto di materiale radioattivo
impiantato o incorporato in una persona a scopo terapeutico (1.7.1.4 d)).
• Le disposizioni specifiche per il trasporto di colli esenti saranno modificate (1.7.1.5.1, 1.7.1.5.2).
• In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell’ADR applicabili all’intensità di irraggiamento o
alla contaminazione, d’ora in avanti oltre allo speditore devono essere informati tutti i soggetti partecipanti al trasporto o coinvolti nel medesimo (1.7.6.1 a)).
Restrizioni nelle gallerie (1.9.5)
• D’ora in avanti la restrizione al passaggio dei veicoli nelle gallerie stradali non si applica più alle unità di
trasporto che, sebbene debbano recare la marcatura di colore arancione, trasportano unicamente merci pericolose contraddistinte con “(-)” al capitolo 3.2, tabella A, colonna 15.
Classificazione (parte 2)
• Ai sensi della nuova sezione 2.1.5, gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori in-
termedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) trasportati ai fini dello smaltimento o del riciclaggio possono essere classificati con il numero ONU 3509 indicante gli imballaggi di scarto.
• Viene inserita una nuova definizione per i gas adsorbiti (2.2.2.1.2 punto 9) e nella lista delle rubriche
collettive viene aggiunta una tabella con i rispettivi numeri ONU da 3511 a 3518 (2.2.2.3).
• Le esenzioni riguardanti il trasporto di campioni di sangue vengono distinte più dettagliatamente, al fine
di considerare meglio le diverse tipologie di rischio di infezione (2.2.62.1.5).
• Vi sono varie modifiche per quanto riguarda i materiali radioattivi. Nella tabella 2.2.7.2.1.1 viene aggiunto
il numero ONU 3507 per esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, collo esente, corredato di una nota a piè pagina indicante che questo materiale, in seguito alla sua proprietà corrosiva, viene assegnato di norma alla classe 8. Il 2.2.7.2.3.5 elenca le eccezioni rispetto alla classificazione dei materiali fissili e dei colli con materiali fissili qualora il trasporto avvenga secondo le disposizioni del nuovo punto (4.5) di cui alla sezione 7.5.11, CV 33.
Figure (parti 3, 5 e 6)
La maggior parte delle figure (etichette di pericolo, placche, marchi) dell’ADR viene definita e descritta con maggior precisione (3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.1.9.1, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6.2, 5.5.2.3.2 e 5.5.3.6.2, capitolo 6.5 e 6.6).
Tabella A, lista delle merci pericolose (3.2.1)
La tabella A al capitolo 3.2 viene integrata e adattata in diversi punti:
• I codici alfanumerici “VV” nella colonna (17), riguardanti il trasporto alla rinfusa, vengono sostituiti dalle
lettere “VC” (disposizioni per il trasporto alla rinfusa) e “AP” (disposizioni integrative). I nuovi codici sono descritti al 7.3.3.