Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni ad animali da reddito:»; aggiunta alla lettera d: «mettono gravemente in pericolo l’integrità fisica delle persone». Senza questa precisazione vi è il rischio che perdite per le regalie della caccia siano viste come un pericolo per l’economia (e di conseguenza per le persone).
Proposte dettagliate su «forti perdite nell’esercizio delle regalie cantonali della caccia»
Un’organizzazione del settore forestale [SFS] chiede lo stralcio dell’articolo 4 capoverso 1 lettera g vigente. In via sussidiaria, la SFS propone la seguente precisazione o limitazione, conformemente all’articolo 27 capoverso 2 LFo: «Una regolazione in caso di forti perdite nell’esercizio delle regalie della caccia è ammessa se la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi rappresenta meno del 5 per cento dell’intera superficie
forestale.» Motivazione: la «soglia di danno» fissata dalla Confederazione al 25 per cento (aiuto all’esecuzione Bosco e selvaggina UFAM, 2010) è troppo alta. Già con l’attuale 17 per cento, nel Cantone dei Grigioni i danni al bosco ammontano a vari milioni di franchi all’anno. In realtà, dal punto di vista forestale bisognerebbe esigere un valore pari allo 0 per cento prima di ridurre gli effettivi del lupo per difendere i ricavi della caccia agli ungulati.
5.2 Altre proposte
Divieto generale di foraggiamento della fauna selvatica (compresi gli ungulati)
Diverse organizzazioni [PS, ibW BZWM&BZWL, GSM, Pro Silva, Ala, CHWOLF, Pro Natura,
ASPU BirdLife] chiedono che, oltre al divieto, auspicabile, di foraggiare e attirare lupi, si vieti anche il foraggiamento di ungulati in generale (o perlomeno all’interno e nei pressi degli insediamenti).
Chiarimento della situazione giuridica in relazione al diritto di ricorso delle associazioni
Un Cantone [GR] attira l’attenzione sulla problematica dell’esecuzione in relazione al diritto di ricorso delle associazioni di protezione dell’ambiente secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b LPN. L’autorizzazione di abbattere orsi, lupi, linci e altri animali protetti può essere impugnata dalle associazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere. L’esecuzione delle strategie di tutela dell’orso, della lince e del lupo nonché delle disposizioni della
legislazione federale sulla caccia non può tuttavia essere garantita se contro le decisioni di abbattimento dei Cantoni possono essere sollevati ricorsi con effetto sospensivo a
piacimento. Il Canton GR propone pertanto di chiarire la situazione giuridica alo scopo di migliorare l’attuale problematica dell’esecuzione ed elaborare basi giuridiche più adatte. Si tratta di una condizione indispensabile per attuare una gestione mirata del lupo.
Nuova regolamentazione delle autorizzazioni di abbattere lupi in caso di calo delle prede
Un partito [PBD] e due organizzazioni del settore della caccia [CacciaSvizzera, Diana Suisse] chiedono l’introduzione die due nuovi capoversi allo scopo di disciplinare gli interventi in caso di lupi che influenzano sensibilmente l’esercizio delle regalie cantonali della caccia:
(nuovo) Art. 4biscpv. 3bis: «È ammessa una regolazione se la media degli ungulati cacciati negli ultimi tre anni è diminuita di più del 15 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti.»
(nuovo) Art. 9biscpv. 5bis: «Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi se la media degli ungulati cacciati negli ultimi tre anni è diminuita di più del 15 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti.»
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