Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
relazione al rilascio di un’autorizzazione di abbattimento. Ciò permetterebbe di disporre di un margine di manovra per cercare di migliorare la situazione senza dover abbattere alcun lupo. Protezione delle specie, della natura e del paesaggio: un’organizzazione [CHWOLF] chiede
che sia disciplinato il ricorso, dal momento che il rilascio di un’autorizzazione di abbattimento rappresenta un compito federale delegato.
Protezione degli animali: un’organizzazione [PSA] si schiera in modo deciso contro
l’abbattimento di lupi sugli alpeggi che non possono essere protetti. Il trasferimento di ovini su alpeggi non protetti nel bel mezzo dell’areale del lupo equivale a una violazione
dell’obbligo di cura dell’allevatore e di conseguenza della legge sulla protezione degli animali (LPAn) e dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).
Caccia: due organizzazioni [CacciaSvizzera, Diana Suisse] respingono la limitazione temporale
delle autorizzazioni di abbattimento. Per Diana Suisse, non vi è alcuna incoerenza tra i capoversi 2 e 6 dell’articolo 9bisper quanto riguarda il computo dei danni rilevanti ad animali da reddito e la limitazione del perimetro di abbattimento.
Utilizzazione del paesaggio: un’organizzazione [Aqua Nostra] respinge su tutta la linea le
modalità proposte per l’autorizzazione degli abbattimenti e ne chiede lo stralcio.
Proposte dettagliate sul capoverso 6 Proposte dettagliate sulla «limitazione temporale e territoriale dell’autorizzazione di abbattimento»
Cantoni e conferenze cantonali
Una conferenza cantonale [COSAC] propone: «L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito. Il perimetro di abbattimento non può essere definito in modo troppo restrittivo, poiché è risaputo che i lupi percorrono lunghe distanze in breve tempo. La sua validità deve essere limitata al massimo a 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde al perimetro dell’alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione esigibile. La sua validità
dell’autorizzazione deve essere limitata al massimo a 60 giorni dall’entrata in vigore.»
Motivazione: se bisogna tener conto del diritto di ricorso delle associazioni e l’autorizzazione entra in vigore solo dopo il termine di ricorso di 30 giorni, la validità va estesa a 90 giorni dalla data di rilascio.
Canton ZG, proposta di riformulazione: «La validità dell’autorizzazione di abbattimento deve essere limitata al massimo a tre mesi e all’areale abituale di attività presumibile del lupo che causa danni.»
Canton VS, proposta di riformulazione: «L’autorizzazione di abbattimento è valevole durante l’intero periodo in cui esiste un potenziale pericolo di attacco. Se l’autorizzazione di
abbattimento è rilasciata per danni verificatisi su un alpeggio che non può essere protetto, il perimetro su cui può essere esercitato tale diritto corrisponde al perimetro dei danni registrati e può essere concretizzato su tutti gli alpeggi che non possono essere protetti all’interno di tale perimetro.»
Il Canton VD/Division Biodiversité et paysage propone: « … La sua validità deve essere limitata al periodo di estivazione dell’alpeggio.» Il periodo di estivazione per il bestiame minuto supera i 120 giorni. La durata (60 giorni) di abbattimento autorizzata è troppo breve. Se durante il periodo di estivazione, un lupo attacca regolarmente un gregge, è logico che tale animale possa essere abbattuto senza vincoli di tempo durante il periodo di estivazione. Già il fatto che il lupo debba trovarsi all’interno dell’alpeggio rende difficile il compito.
Canton VD/Service de l’agriculture: «L’autorizzazione di abbattimento deve servire a
prevenire altri danni ad animali da reddito. La sua validità deve essere limitata al massimo a 60 giorni e a un perimetro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde al perimetro dell’alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione
esigibile.» Per il Canton VD/Service de l’agriculture non vi è alcun motivo di aggiungere altri criteri, a scapito degli ovini e dei loro proprietari.
34/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288