Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
ritiro. Questi rappresentanti sono convinti, sulla scorta dell’esperienza pratica maturata
nell’economia alpestre e nell’agricoltura, che in Svizzera è assolutamente possibile una convivenza tra i grandi predatori e gli animali da reddito.
Scienza: un’organizzazione [Fauna.vs] accoglie favorevolmente l’intenzione della Confederazione di adeguare la gestione del lupo al contesto attuale. Essa menziona tuttavia tre punti problematici: 1) la regolazione dei branchi di lupi in caso di forti perdite per le regalie della caccia va respinta; 2) è molto difficile fare una distinzione tra singoli lupi e coppie di lupi e ciò rende delicato delegare ai Cantoni contrari alla presenza dei grandi predatori sul loro territorio la competenza di autorizzare
l’abbattimento di singoli lupi; 3) sul terreno è praticamente impossibile distinguere i giovani lupi al secondo anno di vita dai genitori, il che ostacola fortemente l’obbligo di risparmiare i genitori in caso di abbattimento.
Arti e mestieri: un’organizzazione regionale [Centre Patronal] accoglie favorevolmente il progetto di revisione. Secondo lei, la precisazione delle soglie di danno e le misure di regolazione del lupo sono giustificate e adeguate.
4 VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN DETTAGLIO
Il presente capitolo riporta i commenti dettagliati sui singoli articoli dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici. La suddivisione corrisponde alla struttura del progetto sottoposto a indagine conoscitiva.
4.1 Art. 4 cpv. 1 lett. d OCP
Proposta di revisione
Art. 4 cpv. 1 lett. d
Concerne soltanto il testo francese.
L’adeguamento del testo francese non ha suscitato alcuna opposizione.
I pareri sulla modifica dell’articolo 4 capoverso 1 OCP vigente che vanno al di là della correzione della versione francese sono enumerati al capitolo 5 (Altre proposte e opinioni).
4.2 Art. 4bis OCP Regolazione del lupo
Proposta di revisione
Art. 4bis(nuovo) Regolazione del lupo
1L’abbattimento di lupi secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l’anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l’abbattimento di un numero di lupi che non superi la metà dei cuccioli nati nel corso dell’anno. I genitori vanno risparmiati.
2In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9bis capoversi 3 e 4.
3In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze degli insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi o aggressivi nei confronti dell’uomo.
4Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Commenti di principio sull’intero articolo (art. 4bis OCP)
Partiti: un partito [PS] respinge l’intero articolo e ne propone lo stralcio. Approvando in linea di massima la mozione Engler, il PS ha manifestato la propria disponibilità a prendere in considerazione una regolazione dell’effettivo di lupi, a condizione che in Svizzera esista un effettivo di lupi in grado di sopravvivere. Attualmente questa condizione non è soddisfatta: di conseguenza il PS non può
approvare la presente disposizione.
9/43 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288