Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 43 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
Due Cantoni [LU, TG] chiedono la seguente precisazione: «È ammesso l’abbattimento
di un numero di lupi che non superi la metà dei cuccioli nati dei quali è comprovata la nascita nel corso dell’anno.»
Una conferenza cantonale [CDPNP] chiede di limitare gli interventi di regolazione nei
branchi di lupi al 25 per cento al massimo dei piccoli nati nel corso dell’anno. Nella quota di abbattimento occorre computare anche i casi di bracconaggio documentati. Due Cantoni [NW, SO] chiedono inoltre di verificare e, se del caso, adeguare la
regolamentazione sugli interventi nell’effettivo di lupi a seconda della sua
evoluzione.
Due Cantoni [GR, SG] auspicano che sia previsto anche l’obbligo di analizzare
geneticamente la composizione dell’effettivo di lupi o i singoli lupi presenti e di computare nella quota di abbattimento anche gli altri decessi (bracconaggio,
incidenti ecc.).
Due organizzazioni forestali [GSM, SFS] chiedono, in via sussidiaria, di sostituire il
capoverso 1 con una formulazione che faccia sì che una regolazione del lupo abbia senso solo nei compartimenti in cui si sono insediati più branchi di lupi, che si fanno concorrenza.
Due organizzazioni di protezione della natura [Ala, ASPU BirdLife] propongono: «(…)
l’abbattimento di un numero di lupi che non superi un terzo dei (…).»
Un‘organizzazione di protezione della natura [CHWOLF] propone: «(…)
l’abbattimento di un numero di lupi che non superi la metà un quarto dei (…).»
Un‘organizzazione scientifica [svu-asep] avanza la stessa richiesta della CCP. Chiede
inoltre che la prova dei piccoli debba essere fornita geneticamente (analisi del DNA). Un’organizzazione regionale dell’agricoltura [SoBV] chiede la seguente modifica: «(…)
È vietato abbattere un numero di lupi superiore al numero di cuccioli nati nel corso dell’anno.»
Proposte dettagliate su «obbligo di risparmiare i genitori e successo della riproduzione»
Un Cantone [GR] chiede di autorizzare anche l’abbattimento di genitori che
manifestano un comportamento non tollerabile.
Un Cantone [LU] chiede la seguente modifica della formulazione: «L’abbattimento di
lupi secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l’anno in cui è effettuata autorizzata la
regolazione.» Motivazione: secondo il capoverso 1 (primo periodo) la regolazione si riferisce all’anno in cui il lupo si è riprodotto con successo. Secondo il capoverso 4, la validità delle autorizzazioni di abbattimento non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo. Il successo della riproduzione l’anno successivo non è tuttavia ancora noto.
Un Cantone [VS] chiede la seguente modifica: «La regolazione è possibile a
condizione che non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata. Se del caso, l’impatto della regolazione deve essere valutato rispetto alla totalità dei lupi presenti nell’arco alpino.» La regolazione deve essere possibile indipendentemente dal successo della riproduzione e non può essere limitata a una quota di
abbattimento del 50 per cento.
Un Cantone [ZG] chiede la seguente modifica: «L’abbattimento di lupi pericolosi o
che causano danni secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato se un branco di lupi si è riprodotto con successo durante l’anno della regolazione. La riduzione non può superare la metà dell’effettivo di lupi restante, rispettando, nei limiti del possibile, i genitori.»
Un Cantone [VD/Service de l’agriculture] avanza la seguente proposta di modifica:
«L’abbattimento di lupi secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi. È ammesso l’abbattimento di un numero di lupi che non superi la
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