Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 8 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
5. Alcune dichiarazioni dei partecipanti alla consultazione
5.1 Progetto 1
5.1.1 Articolo 38 capoverso 1 D-Cost.
Cantoni
BS: «La CIP respinge senza una motivazione dettagliata, e pertanto in modo difficile da giustificare, il parere del professor Ziegler; sarebbe auspicabile un’argomentazione più approfondita. La via della modifica costituzionale è onerosa e più complessa, tuttavia consentirebbe ai cittadini di esercitare in modo chiaro e trasparente il loro diritto di
codecisione riguardo a un importante tema sociale. Appare invece troppo vaga, nell'ottica di una votazione popolare, e non utile alla causa, la variante discussa in seno alla CIP che prevede di trasformare l’attuale enumerazione esaustiva in un mero elenco esemplificativo introducendo l’iperonimo «legami di famiglia registrati».
FR: «È opportuno, piuttosto, analizzare in via preliminare gli effetti giuridici generali
riconosciuti a nuove forme di vita familiare prima di prevedere per queste forme effetti giuridici relativi alla nazionalità. In altre parole, sarebbe prematuro dare l’accesso alla naturalizzazione agevolata a nuove ipotetiche forme di unione.»
OW: «In un’ottica di certezza del diritto, si dovrebbe prevedere una base costituzionale più solida in questo contesto. Occorre optare per una formulazione aperta, secondo cui la Confederazione può disciplinare l’acquisizione e la perdita della cittadinanza sulla base di legami di famiglia registrati quali l'origine, il matrimonio e l’adozione.»
SZ: «Il Consiglio di Stato sostiene l’opinione di una parte della CIP. Dal momento che, a suo tempo, il legislatore non ha voluto consentire la naturalizzazione agevolata alle coppie registrate, è problematico voler rispondere a questa richiesta adottando la strada scelta.» VS: «A queste condizioni e secondo il programma esplicito, siamo favorevoli a questa evoluzione. Tuttavia essa non deve in nessun caso ritardare l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 adottata dalle Camere federali.»
ZH: «Un’interpretazione conforme alla Costituzione dell’articolo 38 Cost. porta a concludere che la Confederazione è competente anche per disciplinare direttamente l’acquisizione e la perdita della cittadinanza di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri. A nostro avviso il divieto di discriminazione a causa del modo di vita consente solo questa interpretazione dell’articolo summenzionato. Pertanto non riteniamo necessaria una modifica costituzionale e preferiremmo che la richiesta fosse soddisfatta mediante una modifica della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014.»
Partiti
PBD: «Nelle sue posizioni politiche il PBD sostiene sempre che il legislatore non debba favorire o svantaggiare singoli modelli familiari, modi di vita od orientamenti sessuali. Al contrario, il legislatore è incaricato di adeguare la legislazione affinché questa tenga conto del cambiamento sociale anche dal punto di vista del diritto civile.»
PPD: «Il PPD è altresì convinto che disciplinare la richiesta solo a livello legislativo non sia sufficiente. Con la modifica della disposizione costituzionale prevista si pone la base, finora mancante, necessaria per modificare la legge sulla cittadinanza.»
PLR: «PLR. I Liberali sono essenzialmente a favore del progetto. Tuttavia chiedono di affrontare la problematica dei matrimoni di compiacenza. La naturalizzazione agevolata per partner registrati non può avere come conseguenza l’elusione della naturalizzazione
ordinaria mediante la registrazione di un’unione domestica tra partner dello stesso sesso. Invitiamo la Commissione a valutare se in questo contesto non sussista la necessità di intervenire sul piano legislativo eventualmente anche nell’ambito del diritto civile o della legge sugli stranieri.»