Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 8 pagine

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5.1.2 Articolo 38 capoverso 2 D-Cost.

AG: «Il Consiglio di Stato sostiene le modifiche della Costituzione federale e della legge sulla cittadinanza proposte, in particolare la sostituzione della nozione di prescrizioni minime,

nell’articolo 38 capoverso 2 Cost., con quella di principi.»

OW: «Non riteniamo necessaria la modifica, poiché già la revisione totale della legge sulla cittadinanza implica la competenza ampliata della Confederazione e ciò in base a

un’interpretazione data all’articolo 38 capoverso 2 Cost. Del resto non è questa la via

migliore per discutere una disposizione così controversa.»

SG: «Respingiamo la formulazione dell’articolo 38 capoverso 2 Cost., secondo cui la

Confederazione stabilisce i principi alla base dei criteri di naturalizzazione nella procedura ordinaria di naturalizzazione. La versione in vigore, che impone alla Confederazione di emanare prescrizioni minime, deve essere mantenuta; in questo modo è sancito

chiaramente che i Cantoni possono continuare a stabilire criteri propri. Per il resto occorre ricordare che la modifica proposta non ha nulla a che vedere con il tenore delle iniziative parlamentari.»

ZG: «Nel contesto della revisione dell’articolo 38 capoverso 2 Cost. vorremmo fare notare che il Cantone di Zugo invita la Confederazione a tener conto dell’autonomia dei Cantoni e dei Comuni. Dunque i principi menzionati nell’articolo 38 capoverso 2 Cost. devono essere disciplinati in leggi e ordinanze e non in direttive, manuali o documenti simili.»

5.2 Progetto 2

5.2.1 Articoli 10 e 21 capoverso 5 D-LCit

BS: «Nell’ottica del diritto in materia di stranieri, da questo progetto legislativo non dovrebbe scaturire alcuna modifica; l’articolo 36 D-LCit (attualmente art. 41 LCit) sancisce

l’annullamento della naturalizzazione in caso di conseguimento fraudolento, per quanto riguarda sia la naturalizzazione ordinaria sia la naturalizzazione agevolata. Anche l’articolo 52 LStr sul ricongiungimento familiare è già valido anche per le unioni domestiche

registrate.»

SG: «Sosteniamo le modifiche contenute nella LCit rivista totalmente (non ancora entrata in vigore) del 20 giugno 2014. Agli stranieri che vivono in unioni domestiche registrate con cittadini svizzeri è consentito - come ai coniugi stranieri di cittadini svizzeri - di avvalersi della naturalizzazione agevolata. Nella procedura di naturalizzazione l’unione domestica registrata e il matrimonio sono dunque totalmente equiparati.»

TI: «Una riduzione dei termini non deve far perdere di importanza la verifica e il controllo di eventuali abusi in questo settore, in quanto abbiamo già più volte riscontrato forme di

matrimoni fittizi allo scopo di ottenere la cittadinanza svizzera... La precisazione proposta con l’aggiunta di un capoverso 5 al nuovo articolo 21, che rende applicabile la disposizione prevista per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri anche a persone in unione domestica registrata, permette conseguentemente di concretizzare le iniziative parlamentari.»