Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 4 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambienvali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OLFP
Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
1 Introduzione
Entrata in vigore il 24 novembre 1993, l’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca disciplina la protezione e l’utilizzazione delle popolazioni di pesci e degli habitat acquatici. La diversità naturale delle specie, le specie indigene di pesci e gamberi e quelle degli organismi di cui si nutrono nonché i relativi habitat devono essere conservati, migliorati e, se possibile, ripristinati. La presente ordinanza comprende quattro allegati, di cui due devono essere modificati.
La revisione concerne tre punti distinti: la pesca elettrica, l’introduzione di alcune specie di gobidi nell’allegato 3 dell’ordinanza e una modifica della nomenclatura delle trote.
2 Restrizioni riguardanti la pratica della pesca elettrica (art. 11 cpv. 3 OLFP)
In Svizzera la pesca elettrica è autorizzata sia fini scientifici sia per la protezione e la gestione delle popolazioni ittiche. Viene spesso utilizzata dai servizi cantonali della pesca, servizi privati e società di pesca come pure da istituti di ricerca per effettuare rilevamenti. La pratica della pesca elettrica è eseguita da parte di esperti e permette di ridurre al minimo l’impatto negativo sui pesci durante la cattura, i rilevamenti biologici e i censimenti. La pesca elettrica deve essere autorizzata dal servizio cantonale competente e può essere praticata soltanto da persone con una formazione specifica.
L’articolo 11 capoverso 3 OLFP definisce gli apparecchi di cattura elettrici ammessi. Poiché gli apparecchi di cattura elettrici sono prodotti elettrici a bassa tensione, devono rispettare anche i requisiti di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), che ne disciplina la messa in commercio, ed essere conformi alla norma europea EN 60335-2-86 (p.es. per quanto concerne la presenza del dispositivo “uomo presente”). Questa norma si applica anche in Svizzera.
Secondo recenti studi scientifici, a determinate condizioni di impiego gli apparecchi di pesca elettrica a corrente continua o a impulsi possono causare danni fisici importanti nei pesci e aumentarne il tasso di mortalità. Nel 2014, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha misurato l’onda residua (ripple) di tutti gli apparecchi di pesca elettrica a corrente continua utilizzati in Svizzera. Questo valore indica la differenza tra la tensione minima e quella massima (ampiezza) rispetto alla tensione aritmetica media. Su circa 350 apparecchi misurati soltanto il 40 per cento rispettava il valore soglia raccomandato nella letteratura, ossia un’ondulazione residua pari al massimo al 10 per cento, al di sotto del quale è garantita la protezione dei pesci. I proprietari sono stati informati dello stato dei loro apparecchi e sono stati invitati a risanare gli apparecchi non conformi.
Per garantire una protezione adeguata di pesci e gamberi, l’UFAM propone una modifica dell’articolo 11 capoverso 3 OLFP che vieta l’impiego di apparecchi di cattura a corrente a impulsi e permette soltanto l’utilizzo di apparecchi a corrente continua con un’ondulazione residua massima del 10 per cento rispetto alla tensione aritmetica media. Per regolamentare l’importazione di nuovi apparecchi, il nuovo tenore dell’articolo 11 capoverso 3 OLFP sarà integrato come allegato alla norma EN 60335-2- 86.
I proprietari di apparecchi di cattura elettrici sono responsabili della conformità del loro materiale. La conformità di nuovi generatori deve essere attestata dai rivenditori o dagli importatori. Gli apparecchi di cattura elettrici sono controllati ogni cinque anni dalle autorità cantonali. Sono ammessi soltanto gli apparecchi conformi all’ordinanza riveduta e alla norma EN 60335-2-86.
A partire dal 1° maggio 2017, tutti gli apparecchi di cattura elettrici messi sul mercato in Svizzera dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’articolo 11 capoverso 3 OLFP. Entro tale data i
proprietari di apparecchi dovranno regolare o mettere fuori servizio quelli che nell’ambito della
campagna di misura del 2014 dell’UFAM sono stati giudicati non conformi.