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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 13 pagine
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172.056.11 Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 3, 24 capoverso 2, 47 capoverso 4 e 62 della legge
federale del …1 sugli appalti pubblici (legge);
in esecuzione dell’Accordo OMC del 30 marzo 20122 sugli appalti pubblici
(Accordo OMC);
in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
in esecuzione dell’articolo 3 dell’allegato R della Convenzione del 4 gennaio 19604
istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. l’aggiudicazione di commesse pubbliche conformemente alla legge;
b. i concorsi in ambito di progettazione e di prestazione globale.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente ordinanza si applica ai committenti sottoposti alla legge.
Art. 3 Sviluppo sostenibile
(art. 1 e 33)
Lo sviluppo sostenibile è preso in considerazione durante l’intero ciclo di vita del prodotto in relazione agli aspetti:
a. economici;
b. ecologici; e
c. sociali.
Art. 4 Diritto applicabile
(art. 5)
1Il diritto applicabile secondo l’articolo 5 della legge deve essere reso noto in ogni bando.
2Una volta pubblicato il bando, l’intera procedura di aggiudicazione deve essere espletata secondo il diritto scelto.
Art. 5 Reciprocità
(art. 6)
1L’elenco degli Stati che accordano la reciprocità è tenuto dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
2La SECO rende accessibile al pubblico l’elenco e risponde alle domande in merito al diritto di reciprocità concesso dagli Stati.
Capitolo 2: Esenzione dall’assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici
(art. 4)
Art. 6 Campo di applicazione
Il presente capitolo si applica a tutti i committenti di cui all’articolo 4 capoverso 2 della legge.
Art. 7 Domanda di esenzione
1I committenti sottoposti al diritto federale e l’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) presentano la domanda al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
RU
1 RS 172.056.1
2RS …