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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 13 pagine
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O sugli appalti pubblici 172.056.11
Art. 14 Verifica del prezzo
(art. 18)
1L’offerente e il subfornitore che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell’ispettorato delle finanze competente e del Controllo federale delle finanze tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.
Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione
Art. 15 Procedura selettiva
(art. 21)
Il committente deve invitare se possibile almeno tre offerenti a presentare un’offerta.
Art. 16 Procedura su invito
(art. 22)
1L’oggetto della prestazione, le specificazioni tecniche e i criteri di idoneità e di aggiudicazione devono essere stabiliti prima dell’invito a presentare un’offerta e comunicati insieme all’invito.
2Tra gli offerenti che hanno presentato le tre offerte almeno uno proviene da una regione economica diversa da quella ove si trova la sede del committente e per quanto possibile da un’altra regione linguistica.
3A partire da un valore della commessa di 150 000 franchi l’aggiudicazione deve essere notificata conformemente all’articolo 53 della legge.
Art. 17 Incarico diretto
(art. 23)
I committenti possono aggiudicare una commessa direttamente, senza bando, se si tratta di una commessa di cui all’articolo 11 lettera b della legge e la procedura per incarico diretto è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.
Art. 18 Descrizione della prestazione
1Il committente descrive con sufficiente chiarezza, completezza e grado di dettaglio le esigenze della prestazione richiesta, in particolare le sue specificazioni tecniche ai sensi dell’articolo 34 della legge.
2Esso può anche limitarsi a descrivere soltanto l’obiettivo dell’appalto.
3Esso indica in ogni caso le esigenze che devono imperativamente essere soddisfatte.
Art. 19 Contenuto della documentazione del bando
(art. 40)
1Il committente comunica agli offerenti dove possono esaminare o ottenere i modelli, i campioni e i documenti di una certa entità.
2Esso rende anonime tutte le domande riguardanti la documentazione del bando e fornisce una risposta senza indugio e contemporaneamente a tutti gli offerenti.
3Nel bando o nella documentazione del bando, il committente può stabilire a partire da quale data non si rilasciano più informazioni riguardanti la documentazione medesima.
4Si considerano modalità e condizioni di cui all’articolo 40 lettera h della legge in particolare:
a. eventuali fideiussioni e garanzie richieste;
b. condizioni essenziali di finanziamento e di pagamento;
c. indicazioni sulle forme ammesse dal committente: compravendita, leasing, locazione o nolo-vendita, o combinazioni fra queste.
Art. 20 Forma giuridica dei consorzi
(art. 35)
1Se esige una particolare forma giuridica dei consorzi, il committente lo indica nel bando.
2Esso può esigere che tale particolare forma giuridica sia costituita prima dell’aggiudicazione.
Art. 21 Documenti e richieste degli offerenti
Nelle procedure dei bandi i documenti e le richieste degli offerenti sono ammessi in tutte le lingue ufficiali della Svizzera.
Art. 22 Esame dell’idoneità
(art. 31)
Per l’esame dell’idoneità degli offerenti, il committente può richiedere ed esaminare segnatamente le prove menzionate nell’allegato 1.