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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 13 pagine

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172.056.11 Regolamenti per l’amministrazione

4Per la durata della procedura semplice e rapida il giudice unico può concedere l’effetto sospensivo al ricorso senza sentire il committente.

Art. 55 Udienza istruttoria

1In occasione dell’udienza istruttoria vengono interrogate le parti e assunte le prove. Alle parti può essere data la possibilità di esprimersi verbalmente e in modo conciso.

2Il giudice unico tenta un’intesa fra le parti. Se l’intesa non riesce, egli prende una decisione.

3Se una o entrambe le parti non compaiono all’udienza istruttoria, il giudice unico decide sulla base degli atti.

Art. 56 Decisione su ricorso

1Il giudice unico notifica la sua decisione consegnando alle parti il dispositivo in occasione dell’udienza istruttoria oppure recapitando il dispositivo alle parti.

2Entro dieci giorni dalla notificazione della decisione ciascuna parte può chiedere una motivazione sommaria. Entro questo stesso termine, la parte richiedente deve versare un altro anticipo delle spese di 5000 franchi.

Capitolo 8: Autorità di sorveglianza

Art. 57 Commissione

La sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe a una commissione paritaria composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 58 Compiti

1I compiti della Commissione sono i seguenti:

a. definire all’attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali in materia di appalti pubblici e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati internazionali;

b. promuovere lo scambio di opinioni tra i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali della Svizzera;

c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere nel quadro degli accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

2La Commissione svolge i compiti seguenti senza ricevere istruzioni dalle autorità che ne designano i membri:

a. fornisce consulenze e agisce da mediatore nei casi particolari di disaccordo in relazione agli affari di cui al capoverso 1;

b. può adire per violazione degli impegni internazionali in materia di appalti pubblici la competente autorità federale o cantonale:

1. su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso,

2. su richiesta di un’autorità estera, se il committente non pone rimedio alla situazione.

3La Commissione può procedere essa stessa a perizie o farne allestire da periti.

4Essa non ha alcun diritto d’esame degli atti.

Art. 59 Regolamento

La Commissione emana un regolamento interno che è approvato dal Consiglio federale e dall’organo cantonale competente.

Art. 60 Finanziamento e indennità

1La Segreteria di Stato dell’economia assume la totalità delle spese del segretariato e, fatta salva una partecipazione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni.

2I Dipartimenti assumono le spese d’istruzione cagionate dall’autorità di aggiudicazione che è a loro aggregata sotto il profilo organizzativo.

3I rappresentanti della Confederazione in seno alla Commissione non hanno diritto ad indennità.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 61 Sorveglianza

Gli organi interni di controllo del committente sorvegliano il rispetto della presente ordinanza.

Art. 62 Esecuzione

Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.