Progetto
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 13 pagine
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172.056.11 Regolamenti per l’amministrazione
Art. 23 Autenticazione in caso di aste elettroniche
(art. 25)
Per garantire l’autenticazione degli offerenti nell’ambito di un’asta elettronica, è necessaria l’utilizzazione della firma elettronica ai sensi della legge del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica oppure una procedura equivalente.
Art. 24 Dialogo
(art. 28)
1Il committente stabilisce con quali offerenti intende condurre un dialogo. Sono invitati a partecipare al dialogo se possibile almeno tre offerenti.
2Durante il dialogo non possono essere divulgate informazioni sulle soluzioni e sui modi di procedere dei singoli offerenti. Questo vale anche dopo l’aggiudicazione, salvo esplicito consenso dell’offerente.
3I termini sono stabiliti in funzione della procedura di aggiudicazione applicata.
4Se comportano un dispendio di tempo aggiuntivo importante, la partecipazione al dialogo e l’elaborazione delle proposte vengono indennizzate, sempreché ciò sia previsto nella documentazione del bando. L’aggiudicatario non ha diritto ad alcuna indennità.
5Lo svolgimento di massima delle fasi del dialogo, compresi la durata, i termini e l’indennità, è stabilito in un accordo.
6Il consenso all’accordo sul dialogo è una condizione per la partecipazione al dialogo.
Art. 25 Documentazione
(art. 42)
Il committente garantisce la tracciabilità dell’aggiudicazione. A tal fine documenta la valutazione delle offerte.
Art. 26 Riunione a conclusione della procedura
Su richiesta il committente può organizzare con gli offerenti non considerati una riunione a conclusione della procedura. Nella riunione vengono comunicati i motivi essenziali dell’eliminazione dell’offerta in considerazione dell’articolo 53 capoverso 4 della legge.
Art. 27 Conclusione del contratto
(art. 44)
1Il committente stipula il contratto di appalto per scritto.
2Se ha autorizzato una forma diversa per la presentazione dei documenti e delle richieste degli offerenti, il committente può concludere il contratto anche in tale forma.
3Esso applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell’affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.
Art. 28 Termini di pagamento
1Il committente concorda con l’offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni dalla ricezione della fattura.
2Il Dipartimento federale delle finanze può emanare istruzioni per i termini e le modalità di pagamento.
Art. 29 Diritto degli offerenti a un’indennità
1Gli offerenti non hanno in linea di massima diritto ad alcuna indennità per la partecipazione alla procedura. Questo vale segnatamente per l’elaborazione dell’offerta.
2Se il committente esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio procedurale usuale e solitamente sono fornite unicamente a pagamento (ad es. prestazioni preliminari di studio), gli offerenti hanno diritto a un’indennità adeguata. In simili casi il committente indica nel bando in quale modo indennizza la fornitura di tali prestazioni preliminari.
Art. 30 Diritti della proprietà intellettuale
1I diritti della proprietà intellettuale preesistenti permangono in linea di massima al loro titolare.
2Se diritti della proprietà intellettuale preesistenti sono trasferiti integralmente o parzialmente al committente, quest’ultimo lo indica nella documentazione del bando.
3I diritti della proprietà intellettuale creati ai fini dell’esecuzione di un contratto di appalto devono di regola essere trasferiti al committente.
Art. 31 Elenco degli offerenti sanzionati
(art. 47)
1La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) tiene un elenco non pubblico degli offerenti sanzionati.
2L’elenco contiene le seguenti indicazioni:
a. il nome e la sede dell’offerente;
b. la sanzione;