Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/17: Modifica dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico · 9 pagine

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2.1.1.6 Valori di riferimento per il calcolo delle rimunerazioni uniche dal 1.4.2016

In considerazione di quanto precedentemente illustrato, fino a marzo 2017 non è previsto alcun cambiamento per le rimunerazioni uniche per i piccoli impianti fino a 30 kW.

2.1.2 Altri adeguamenti

In sede di applicazione delle disposizioni concernenti la RIC e la rimunerazione unica, sono emerse alcune questioni che rendono necessarie modifiche e precisazioni dell’OEn. Gli aspetti interessati sono i seguenti:

Adeguamento di carattere generale: il rimando alla definizione del prezzo di mercato viene mo-

dificato (art. 3itercpv. 2).

 Periodo comparativo per gli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole (art. 3a

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OEn)

Vi è incertezza in merito all'interpretazione dell'espressione "almeno altrettanta elettricità che in passato". L'interpretazione sistematica in analogia all'articolo 3a capoverso 1 lettera a OEn indica che si intendono gli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio. Ciò è però problematico, perché al momento della notifica di solito non è chiaro quando l'impianto sarà messo in esercizio e quali anni di produzione dovranno essere considerati come valore comparativo. Ai fini della certezza del diritto, deve quindi essere fissata una data di riferimento, come nell'articolo 3a capoverso 2 OEn. Come periodo comparativo, devono pertanto essere considerati gli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima di tale data di riferimento. Per minimizzare il pericolo di abusi, la nuova data di riferimento deve trovarsi nel passato. Tuttavia, per evitare di dover considerare situazioni troppo lontane nel tempo, tale data di riferimento deve situarsi nel passato più recente possibile. Di conseguenza la data deve essere di tanto in tanto adeguata. Tenuto conto di queste considerazioni, la data di riferimento, sia per il periodo di confronto di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera b che per quello di cui al capoverso 2, è fissata al 1° gennaio 2015.

Obblighi di notifica (art. 3p cpv. 2)

Questa disposizione, in particolare, ha lo scopo di permettere ai gestori di rete di essere tempestivamente informati da Swissgrid quando un impianto passa dalla lista d'attesa al sistema RIC o alla rimunerazione unica. In tal modo si evita il rischio che determinati soggetti debbano effettuare correzioni o che si verifichino doppi versamenti di rimunerazioni. I gestori di rete interessati necessitano di un certo tempo per adeguare i propri sistemi al passaggio alla RIC o alla rimunerazione unica.

 Pubblicazione dei dati della RIC e della rimunerazione unica (art. 3r)

L'articolo 3r conteneva finora solo implicitamente la richiesta di pubblicare i dati della RIC e della rimunerazione unica, inclusi i nomi dei produttori. In un nuovo capoverso 4 viene ora indicata esplicitamente una lista di dati da pubblicare allo scopo di aumentare la trasparenza sull'uso delle risorse accumulate attraverso la riscossione del supplemento di rete. I dati relativi agli impianti di potenza inferiore a 30 kW continuano ad essere pubblicati in forma anonimizzata (cpv. 5).

Informazioni da fornire a Cantoni e Comuni sugli impianti che ricevono la RIC o la rimune-

razione unica (art. 3s cpv. 2-4)

La disposizione secondo cui ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio ha creato alcuni problemi di interpretazione, in particolare per quanto riguarda la formulazione utilizzata nella versione francese. Con la nuova formulazione si precisa che la disposizione riguarda sia i progetti previsti che quelli già realizzati. Inoltre si precisa che ai Cantoni possono essere fornite informazioni sia sugli impianti che si trovano ancora in lista d'attesa, sia su quelli che già ricevono una rimunerazione.

Ora anche i Comuni devono poter essere informati, con una sorta di informazione collettiva, su tutti gli impianti beneficiari della RIC e della rimunerazione unica che si trovano sul loro territorio. Tali informazioni collettive servono, in particolare, a pianificare a livello regionale gli impianti di produzione d'energia o a evitare doppie rimunerazioni, quando i Cantoni o i Comuni dispongono