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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)
L’entrata in vigore delle seguenti proposte di modifica è prevista il 1° ottobre 2016.
Definizione del peso a vuoto degli autoveicoli adibiti ad abitazione con serbatoi delle acque chiare pieni Testo vigente Proposta di modifica Art. 7 Pesi Art. 7 Pesi Cpv. 1, 1bis e 1ter (nuovo) Cpv. 1, 1bis e 1ter (nuovo)
1 Fatto salvo il capoverso 7, il «peso a vuoto» è il peso 1 Fatto salvo il capoverso 7, Il «peso a vuoto» è il peso del
del veicolo scarico, in prontezza di marcia, con liquido di veicolo scarico, in prontezza di marcia, con liquido di rafraffreddamento e lubrificante, carburante (almeno 90 per freddamento e lubrificante, carburante (almeno 90 per cento della capacità di carburante indicata dal costruttore) cento della capacità di carburante indicata dal costruttore) ed eventualmente equipaggiamento suppletivo a disposi- ed eventualmente equipaggiamento suppletivo a disposizione, quale ruota di scorta, dispositivo di agganciamento zione, quale ruota di scorta, dispositivo di agganciamento per rimorchi, attrezzi, cuneo, estintore nonché con il con- per rimorchi, attrezzi, cuneo, estintore nonché con il conducente il cui peso è valutato in 75 kg. Per i veicoli con ducente il cui peso è valutato in 75 kg.
carrozzerie amovibili (art. 66 cpv. 1) il peso a vuoto si de- 1bisPer i veicoli con carrozzerie amovibili (art. 66 cpv. 1) il termina senza tenere conto della carrozzeria. peso a vuoto si determina senza tenere conto della carroz-
zeria.
1ter Per gli autoveicoli adibiti ad abitazione il peso a vuoto deve essere determinato con serbatoi delle acque chiare pieni e serbatoi delle acque reflue vuoti.
Disposizioni transitorie
X Riguardo all’articolo 7 capoverso 1tersi applica il di-
ritto previgente: a. fino al [30 settembre 2016] per l’approvazione del tipo di autoveicoli adibiti ad abitazione;
b. per la prima immatricolazione di autoveicoli adi-
biti ad abitazione importati o costruiti in Svizzera fino al 30 giugno 2017.
Commento
Capoversi 1 e 1bis:
Si tratta semplicemente di modifiche formali senza conseguenze materiali.
La riserva di cui al capoverso 1 relativa al capoverso 7 non è necessaria, essendo quest’ultimo applicabile in ogni caso. Data la lunghezza, l’attuale capoverso 1 è stato abbreviato ripartendo il contenuto nel nuovo capoverso 1bis.
Capoverso 1ter:
Il carico utile piuttosto ridotto porta gli autoveicoli adibiti ad abitazione (camper) vengono spesso sovraccaricati (superamento del peso totale). In conformità all’attuale diritto europeo, anche nell’OETV il peso a vuoto dovrà essere determinato con serbatoi delle acque chiare pieni. Se l’acqua trasportata è sommata al peso a vuoto, il carico utile indicato nella licenza di circolazione corrisponderà meglio al peso delle persone e merci che possono essere effettivamente trasportate.
Sempre in riferimento al diritto europeo, nell’allegato 9 numero 25 OETV il peso per persona di 75 kg che determina il numero di posti dei camper dovrà essere aumentato a 85 kg, più 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo per il bagaglio (cfr. proposta di consultazione alle ultime pagine del documento).
Per lasciare all’industria e al commercio il tempo di adeguarsi, si prevede una disposizione transitoria per l’applicazione delle nuove prescrizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1ter.