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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Adeguamento della definizione del tipo di veicolo per alcune motoleggere Testo vigente Proposta di modifica Art. 14 Motoveicoli Art. 14 Motoveicoli lett. b n. 1 e 2 lett. b n. 1 e 2
b. le «motoleggere», vale a dire: b. le «motoleggere», vale a dire:
1. i veicoli a motore a due ruote aventi una velo- 1. i veicoli a motore a due ruote aventi una velocità cità massima per la loro costruzione di 45 km/h massima per la loro costruzione di 45 km/h e e, se dotati di motore a combustione interna, una potenza massima del motore di 4,00 kW, una cilindrata massima di 50 cm3 oppure, se se dotati di motore a combustione interna, nondotati di un altro tipo di motore, una potenza ché una cilindrata massima di 50 cm3 oppure, se del motore massima di 4 kW, dotati di un altro tipo di motore, una potenza del
2. i veicoli a motore a tre ruote aventi una velocità motore massima di 4 kW se dotati di motore massima per la loro costruzione di 45 km/h e, ad accensione comandata,
se dotati di motore ad accensione comandata, 2. i veicoli a motore a tre ruote aventi una velocità una cilindrata massima di 50 cm3 oppure, se massima per la loro costruzione di 45 km/h e, dotati di un altro tipo di motore, una potenza una potenza massima del motore di 4,00 kW, del motore massima di 4 kW come pure un una cilindrata massima di 50 cm3 se dotati di peso massimo di 0,27 t conformemente all’ar- motore ad accensione comandata, una cilindrata ticolo 136 capoverso 1, massima di 50 cm3 oppure, se dotati di un altro tipo di motore, una potenza del motore massima di 4 kW come pure e un peso massimo di 0,27 t conformemente all’articolo 136 capoverso 1,
Disposizioni transitorie
X Riguardo alla limitazione della potenza di cui all’articolo 14 lettera b numero 1 si applica il diritto previ-
gente: a. fino al 31 dicembre 2016 per l’approvazione del tipo di veicoli con motore a combustione interna;
b. per la prima immatricolazione di veicoli con mo-
tore a combustione interna, importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017.
X Riguardo all’articolo 14 lettera b numero 2 si ap-
plica il diritto previgente: a. fino al 31 dicembre 2016 per l’approvazione del
tipo di veicoli con motore ad accensione coman-
data;
b. per la prima immatricolazione di veicoli con motore ad accensione comandata importati o co-
struiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2017. Commento
Si tratta di un adeguamento alle nuove disposizioni dell’UE per i motoveicoli (motocicli) [cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 168/2013, categorie L1e e L2e].
Numero 1:
La limitazione della cilindrata finora in vigore sarà mantenuta soltanto per motori ad accensione comandata, mentre è soppressa per i motori ad accensione per compressione. Al contrario, la limitazione della potenza di 4 kW si applicherà a tutti i veicoli, dunque anche a quelli con motore a combustione, per i quali, rappresentando la modifica un inasprimento normativo, si prevedono disposizioni transitorie i cui termini corrispondono a quelli dell’UE.
Numero 2:
Come agevolazione per i motori ad accensione per compressione non vi è più alcuna limitazione della cilindrata. Al contrario, la limitazione della potenza di 4 kW si applicherà a tutti i veicoli, dunque anche a quelli con motore ad accensione comandata, per i quali, rappresentando la modifica un inasprimento normativo, si prevedono disposizioni transitorie i cui termini corrispondono a quelli dell’UE.