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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Adeguamento della definizione del tipo di veicolo «slitta a motore» Testo vigente Proposta di modifica Art. 14 Motoveicoli Art. 14 Motoveicoli lett. c lett. c

c. le «slitte a motore», vale a dire veicoli a motore a c. le «slitte a motore», vale a dire veicoli a motore a cingoli che non sono sterzati dal bloccaggio di un cingoli che non sono sterzati dal bloccaggio di un cingolo e non presentano le caratteristiche di mo- cingolo e non presentano le caratteristiche di monoassi o carri a mano provvisti di motore giusta l’ar- noassi o carri a mano provvisti di motore giusta l’articolo 17, larghe 1,30 m al massimo e lunghe 3,50 ticolo 17, larghe 1,30 m al massimo e lunghe 3,50 m m al massimo, il cui peso, giusta l’articolo 136 ca- al massimo, il cui peso a vuoto, senza conducente, poverso 1, non supera 0,40 t. giusta l’articolo 136 capoverso 1, non supera 0,40 t 0,40 0,45 t.

Commento

Le dimensioni delle motoslitte dovranno essere definite soltanto all’articolo 135 capoverso 3 OETV (cfr. relativa proposta più avanti nel documento).

Per evitare disposizioni doppie, il peso delle motoslitte sarà stabilito esclusivamente nella definizione del veicolo, mentre sarà eliminato dall’articolo concernente la classificazione in categorie dei veicoli (cfr. proposta relativa all’art. 136 cpv. 1 lett. f OETV). Poiché, a differenza del peso per la classificazione, il peso a vuoto è calcolato insieme a carburante e accessori, nella definizione risultano 0,45 t invece delle precedenti 0,40 t (di fatto non ne deriva alcuna modifica importante).