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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Precisazione della definizione del tipo di veicolo «trattore» Testo vigente Proposta di modifica

Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto sviz- Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto sviz-

zero zero Cpv. 2 lett. h Cpv. 2 lett. h

2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue 2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue

(per quelli adibiti al trasporto di persone e di cose sono de- (per quelli adibiti al trasporto di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti): terminanti le caratteristiche prevalenti):

h. i «trattori» sono autoveicoli con passo corto e con un h. i «trattori» sono autoveicoli con passo corto destinati

ponte di carico molto ridotto destinati al traino di ri- al traino o all’uso di rimorchi e attrezzi interscammorchi; biabili, progettati appositamente per l’utilizzo fuoristrada e con dotati di un ponte di carico molto ridotto.

Commento

Si tratta essenzialmente di un adeguamento alla definizione dei trattori riportata dall’attuale normativa europea. La definizione svizzera deve essere per quanto possibile armonizzata con quella dell’UE, dove per trattore si intende un autoveicolo agricolo e forestale. Il concetto di idoneità a fini agricoli è reso nell’OETV con l’espressione «progettati appositamente per l’utilizzo fuoristrada», che non ne esclude l’impiego su strada. La nuova formulazione è più chiara e tiene conto del fatto che in Svizzera un trattore può essere immatricolato sia come veicolo agricolo (con targa verde) sia come veicolo industriale (con targa bianca).

Con la nuova versione risulta più chiara la delimitazione del tipo di veicolo «trattore» rispetto agli «autoveicoli per il trasporto di cose». L’attuale prassi di classificazione non subisce cambiamenti; al contrario, si precisa ad esempio il fatto che i trattori a sella con velocità massima limitata non possono essere considerati trattori.

Nella formulazione «al traino o all’uso di rimorchi» è incluso in particolare anche l’uso frequente di trattori per il traino di rimorchi di lavoro (quali ad es. imballatrici), espresso nella definizione UE come «traino di attrezzi agricoli e forestali».