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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Autorizzazione di quadricicli a motore con cingoli Testo vigente Proposta di modifica Art. 10 Classificazione Art. 10 Classificazione Cpv. 1 Cpv. 1

1 Sono «autoveicoli» i veicoli a motore (art. 7 LCStr) con 1 Sono «autoveicoli»:

almeno quattro ruote – eccettuati i quadricicli leggeri a mo- a. i veicoli a motore (art. 7 LCStr) con almeno tore e i quadricicli a motore (art. 15 cpv. 2 e 3) e i carri a quattro ruote – eccettuati i quadricicli leggeri a mano provvisti di motore (art. 17 cpv. 2) – i veicoli a mo- motore e i quadricicli a motore (art. 15 cpv. 2 e tore a tre ruote se il peso a vuoto supera 1000 kg, gli auto- 3) e i carri a mano provvisti di motore (art. 17 veicoli di lavoro come anche i veicoli cingolati che non cpv. 2);

sono considerati motoveicoli.

b. i veicoli a motore a tre ruote se il peso a vuoto

supera 1000 kg che superano il peso massimo stabilito per la classificazione come tricicli a motore (art. 136 cpv. 1 lett. b);

c. gli autoveicoli di lavoro come anchei veicoli cingolati che non sono considerati motoveicoli,

quadricicli a motore, quadricicli leggeri a mo-

tore o carri a mano provvisti di motore. Commento

Lettera b:

La presente modifica rappresenta un errata corrige.

Lettera c:

Secondo la definizione di cui al vigente articolo 10 capoverso 1 OETV, i veicoli cingolati sono autoveicoli, a meno che non siano considerati motoveicoli (motocicli; motoslitte ai sensi dell’art. 14 lett. c OETV). I tipi di veicoli definiti all’articolo 15 (quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore) non sono né autoveicoli né motocicli e pertanto non possono presentare cingoli. Se ne vengono dotati, ad esempio, per l’impiego durante la stagione invernale, questi veicoli devono essere attribuiti a una categoria di veicoli riconosciuti come cingolati (di solito motoslitte). Per poter riconoscere anche i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore come veicoli cingolati occorre modificare la suddetta definizione, di modo che al montaggio di cingoli per la stagione invernale non sia più necessario riclassificarli come «motoslitte». L’articolo 136 capoverso 1bisOETV precisa inoltre che i cingoli non vengono considerati nel peso determinante per la classificazione in categorie (cfr. relativa proposta).

Secondo l’articolo 26 capoverso 1 OETV i cingolati sono considerati veicoli speciali abilitati a circolare in base all’articolo 78 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) soltanto dietro autorizzazione scritta del Cantone, il quale può porre dei vincoli a tal fine (stabilendo ad es. i tratti stradali ammessi). La modifica proposta non dovrebbe comportare un aumento del numero di veicoli cingolati. I quadricicli a motore che d’inverno devono essere equipaggiati con cingoli, invece, non dovranno più essere riclassificati.

L’eliminazione del tipo di veicoli «autoveicoli di lavoro» dalla lettera c è di mera natura formale: questi veicoli rientrano comunque nella categoria degli autoveicoli, in quanto compresi nella lettera a.