Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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responsabilità civile durante l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento (cfr.

n. 1.2.4.2 e 1.2.4.3) faranno crescere la fiducia dei datori di lavoro riguardo all'attuazione di provvedimenti dell’AI nella propria impresa. Questi adeguamenti consentiranno a un numero supplementare di assicurati di partecipare ai provvedimenti che li riguardano nel mercato del lavoro primario, cosicché saranno preparati meglio a una successiva attività lucrativa.

Collaborazione con i medici curanti

Gli adeguamenti riguardanti i medici curanti (cfr. n. 1.2.4.4) sono intesi a promuovere la reciproca comprensione tra loro e l’AI. A trarne beneficio saranno in particolare gli assicurati, poiché i loro medici e lo specialista in materia di integrazione dell’ufficio AI appoggeranno più frequentemente gli stessi provvedimenti, a tutto vantaggio del successo dell’integrazione.

Prolungamento della protezione degli assicurati in caso di disoccupazione

Il prolungamento della durata del diritto alle prestazioni dell’AD (cfr. n. 1.2.4.5) migliorerà la copertura del fabbisogno vitale dopo la soppressione o riduzione di una rendita in seguito a una revisione e farà anche aumentare le opportunità di trovare un posto di lavoro. In base alle esperienze maturate nell’applicazione del diritto attuale e considerate le informazioni sistematicamente fornite dall’AI e dall’aiuto sociale, questo provvedimento interesserà presumibilmente 200 persone l’anno.

Introduzione di un sistema di rendite lineare

L’introduzione del sistema di rendite lineare (cfr. n. 1.2.4.6) avrà conseguenze diverse sulle rendite degli assicurati a seconda del grado d’invalidità a partire dal quale verrà concessa la rendita intera. A seconda del grado d’invalidità, il sistema lineare potrà infatti comportare un aumento o una riduzione della rendita oppure nessun cambiamento. Il numero delle nuove rendite concesse nel 2014 può essere indicativo del numero di persone che sarebbero toccate ogni anno da questo provvedimento.

Grado d'in- Numero Variazione con la variante Variazione con la variante validità di nuove «70 %» «80 %» rendite nel 2014

0–39 % Nessuna Nessuna 40–49 % 1300 Rendita più alta (nessuna Rendita più alta (nessuna variazione per un grado variazione per un grado d’invalidità del 40 %) d’invalidità del 40 %) 50–59 % 2500 Rendita più alta (nessuna Rendita più alta (nessuna variazione per un grado variazione per un grado d’invalidità del 50 %) d’invalidità del 50 %) 60–69 % 1050 Rendita più bassa Rendita più bassa 70–100 % 8800 Nessuna Rendita più bassa per un grado d’invalidità compreso tra il 70 e il 79 %, nessuna variazione a partire da un grado d'invalidità dell’80 %