Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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chiare e scadenze ravvicinate, la procedura verrà snellita il più possibile, il che consentirà di sgravare gli organi di esecuzione dell’AINF.
3.6.5 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e indennità di perdita di guadagno
L’AVS secondo la LAVS e le IPG secondo la legge del 25 settembre 1952108 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) sono interessate in misura modesta dalle modifiche relative alle indennità giornaliere (cfr. n. 1.2.2.5), poiché la diminuzione dell’ammontare di queste ultime si tradurrà in una riduzione dei rispettivi contributi sociali (art. 3 cpv. 2 LAVS).
3.6.6 Assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie
L’AOMS secondo la LAMal è interessata dalle modifiche relative ai provvedimenti sanitari:
Misure a favore del gruppo target 1
Come già spiegato nell'ambito delle ripercussioni per l’AI (cfr. n. 3.5), le modifiche concernenti le infermità congenite (cfr. n. 1.2.1.1) comporteranno da un lato un trasferimento di costi per circa 30 milioni di franchi dall’AI all’AOMS e, dall’altro, la presa a carico da parte dell’AI di alcune infermità (in particolare malattie rare) attualmente coperte dall’AOMS. Sono in corso accertamenti per definire le infermità in questione e le relative conseguenze finanziarie.
Provvedimenti sanitari d’integrazione
Chiarendo in quali situazioni devono essere accordati provvedimenti sanitari d’integrazione (cfr. n. 1.2.2.6), in singoli casi le spese attualmente assunte dall’AI andranno a carico dell’AOMS e viceversa. Nel complesso, questi trasferimenti di costi dovrebbero compensarsi. Inoltre, siccome l’AI innalzerà l’età limite per beneficiare di provvedimenti sanitari d’integrazione a 25 anni compiuti, l’AOMS risulterà sgravata. Poiché l’AI ha la facoltà di accordare prestazioni più intensive e innovative, i risparmi dell’AOMS saranno inferiori alle presumibili spese aggiuntive dell'AI (circa 2 mio. fr. all’anno).
3.6.7 Assicurazione militare
Tenendo conto che in quest’ambito il sistema di rendite lineare comporta ripercussioni finanziarie significative solo con la variante «80 %», l’AM secondo la legge federale del 19 giugno 1992109 sull’assicurazione militare (LAM) è interessata dalle misure seguenti:
108 RS 834.1
109 RS 833.1