Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Parità di trattamento con gli assicurati sani in formazione per chi beneficia di indennità giornaliere e miglioramento delle opportunità formative

Gli adeguamenti nell'ambito delle indennità giornaliere (cfr. n. 1.2.2.5) non modificano il coordinamento esistente con l’AM né il relativo ordine di priorità.

Introduzione di un sistema di rendite lineare

Nella variante che prevede il versamento di una rendita intera a partire da un grado d’invalidità del 70 per cento, il nuovo sistema di rendite (cfr. n. 1.2.4.6) non incide sulle spese per l’AM, esattamente come nel caso dell’AI. La variante «80 %» implica invece spese supplementari per l’AM pari in media a 300 000 franchi all’anno.

3.6.8 Miglioramento dello scambio di dati

La modifica dell’articolo 32 LPGA (cfr. n. 1.2.5.3) consentirà a tutte le assicurazioni sociali soggette alla LPGA (inclusi gli istituti di previdenza) di contrastare più efficacemente gli abusi grazie alla possibilità di segnalare i casi sospetti all’AI.

3.7 Ripercussioni per altri attori

Con l’ulteriore sviluppo dell’AI si intende anche rafforzare la collaborazione con i datori di lavoro e i medici curanti, i quali svolgono un ruolo cruciale per l’integrazione degli assicurati. Alcune misure si ripercuotono pure su altri attori.

3.7.1 Datori di lavoro

I datori di lavoro sono interessati in particolare dalle misure menzionate al numero 1.2.4.1. Un accordo di collaborazione tra la Confederazione e le associazioni mantello del mondo del lavoro con regole in materia di coordinamento e obiettivi qualitativi può chiarire in un accordo quadro i compiti dei partner in caso di problemi di salute sul posto di lavoro. Il contenuto dettagliato di tale documento verrebbe concordato con le associazioni mantello, tenendo anche conto delle ripercussioni per i datori di lavoro. La negoziazione e l’attuazione di accordi di questo genere richiederanno un certo impiego di risorse da parte delle associazioni mantello, ma permetteranno anche di raggiungere obiettivi come quelli formulati dall’Unione svizzera degli imprenditori nel quadro dell’iniziativa sul personale qualificato110. Le conseguenze di eventuali misure in adempimento della decisione del Consiglio federale dell’11 maggio 2011 potranno essere valutate soltanto quando saranno state avanzate proposte in merito.

Se un datore di lavoro si impegna a favore dell’integrazione di un assicurato mantenendogli il posto di lavoro o assumendolo, deve farsi carico di un onere notevole in termini di assistenza. Grazie all'ampliamento dell'offerta di consulenza e accompa-

110 Unione svizzera degli imprenditori, Conférence sur la réadaptation professionnelle des handicapés – Un projet à soutenir, comunicato stampa del 9 giugno 2015 disponibile in francese e in tedesco all’indirizzo Internet www.arbeitgeber.ch > Thèmes > Politique sociale > Assurance-invalidité.