Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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3.7.3 Organizzazioni private d’aiuto agli invalidi

Le organizzazioni di cui all’articolo 74 LAI sono toccate unicamente dalla misura relativa al loro catalogo delle prestazioni (cfr. n. 1.2.5.1). Poiché si tratta semplicemente di sancire per legge la prassi attuale, non vi sarà alcuna ripercussione per le organizzazioni private d’aiuto agli invalidi.

3.7.4 Stabilimenti, laboratori e case per invalidi

Gli stabilimenti e i laboratori pubblici o privati di utilità pubblica che attuano in misura sostanziale provvedimenti d’integrazione e le case che ospitano invalidi sono interessati dalle seguenti misure:

- A causa dell’orientamento della prima formazione professionale verso il mercato del lavoro primario (cfr. n. 1.2.2.4), gli assicurati con un potenziale d’integrazione potrebbero optare per una formazione all’interno di una delle suddette istituzioni in misura minore rispetto al passato.

- Grazie alla regolamentazione della copertura assicurativa in caso d'infortunio (cfr. n. 1.2.4.2), gli stabilimenti e i laboratori in questione non avranno più difficoltà a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni.

- In materia di sussidi per la costruzione (cfr. n. 1.2.5.2), il quadro normativo verrà adeguato alla prassi, il che in linea di massima non comporterà ripercussioni per stabilimenti, laboratori e case per invalidi. Per contro, nei casi in cui la destinazione d’uso dell’immobile viene modificata prima della scadenza prevista, sarà prorogato il termine entro il quale è possibile presentare una richiesta di rimborso.

3.7.5 Assicuratori privati

Gli assicuratori privati secondo la legge del 2 aprile 1908111 sul contratto d’assicurazione (LCA) sono interessati dalle seguenti misure:

Ampliamento del rilevamento tempestivo

L'ampliamento del rilevamento tempestivo (cfr. n. 1.2.3.2) consentirà di limitare i giorni di malattia, se non sarà più necessario un certificato medico di incapacità al lavoro per beneficiare di provvedimenti d’intervento tempestivo. In questo modo verranno ridotti anche i versamenti di un’eventuale assicurazione d’indennità giornaliera.

Regolamentazione dell’assicurazione di responsabilità civile durante l'esecuzio-

ne di provvedimenti di reinserimento

Il fatto che in futuro l’AI si farà carico dell’assicurazione di responsabilità civile al posto del datore di lavoro anche durante l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento (cfr. n. 1.2.4.3) non comporta alcun cambiamento materiale per gli assicuratori di responsabilità civile.

111 RS 221.229.1