Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 72 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 41Fedlex · Rapporto sui risultati

3.5 Coordinamento tra gli attori interessati

3.5.1 Accordo di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro

Kategorie JA eher JA eher NEIN NEIN Total Kantone 16 3 0 423

Pol. Parteien 1 0 0 23

Städteverband etc. 2 0 0 02

Dachverbände Wirtschaft 2 0 1 25

Versicherungsinstitutionen 0 1 0 01

Behindertenorganisationen 4 1 1 06

Weitere und nicht Eingeladene 11 2 0 316

Total 36 7 2 1156

Anteil 64% 13% 4% 20% 100%

Un po’ meno della metà dei pareri pervenuti si esprime sul proposto accordo di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro. Di questi, un quarto respinge (completamente o parzialmente) la possibilità di sancire per legge tale misura, mentre tre quarti l’accolgono (completamente o parzialmente). I pareri assolutamente favorevoli provengono soprattutto dai Cantoni.

Cantoni

LU, OW, GL, FR, BL; SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD VS, NE e GE si dichiarano favorevoli alla proposta. ZH, SO e JU si dichiarano piuttosto favorevoli. Tuttavia, la stragrande maggioranza di questi partecipanti favorevoli o piuttosto favorevoli è contraria alle quote (in particolare TG, TI e VD). TG, ad esempio, approva fondamentalmente la misura nella forma proposta ma fa presente che gli accordi di collaborazione devono prevedere obiettivi generali. Gli interpellati sono contrari a qualsiasi accordo che preveda un obbligo per le imprese sotto forma di quote o simili. Anche TI puntualizza quanto segue: «Siamo favorevoli alla collaborazione con Ie organizzazioni mantello del mondo del lavoro. Gli accordi [...] dovranno [...] evitare assolutamente di imporre degli obblighi alle imprese (ad esempio introduzione di quote o misure simili). VD assume una posizione analoga: «Siamo favorevoli agli accordi di collaborazione con le associazioni di categoria purché tali accordi definiscano obiettivi generali che consentano di continuare il lavoro di rete effettuato dagli uffici AI presso i servizi delle risorse umane e i dirigenti aziendali sin dall’attuazione della quinta revisione dell’AI (2008)». Altre riserve benevole riguardano la mancanza di informazioni sui costi e sull’entità dell’impegno finanziario della Confederazione (in particolare SO, JU, OW, GL, BL e AR) o l’indicazione che la collaborazione con i datori di lavoro dovrebbe, per quanto possibile, essere disciplinata nell’ambito della collaborazione interistituzionale (ZH). A titolo di commento alcuni interpellati fanno presente che gli accordi devono essere vantaggiosi per tutte le parti per poter essere attuati e quindi produrre i risultati sperati (FR). SH propone che tali accordi permettano di assumere le persone con limitazioni dovute a ragioni di salute per un periodo limitato anche a un salario inferiore al salario minimo previsto dal CCL, eventualmente con versamento della differenza da parte dell’AI. Il rafforzamento della collaborazione con il mondo del lavoro viene sostanzialmente approvato. Ciò che conta è il sostegno concreto dei singoli datori di lavoro. Le relazioni a livello locale e personale possono aprire le porte di questi ultimi. Le istituzioni di assistenza hanno relazioni di questo tipo e pertanto occorrerebbe puntare a una collaborazione con esse in quest’ambito. Una soluzione a livello federale non deve precludere ogni spazio a modelli di collaborazione sul piano cantonale.