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Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 8 pagine
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LF sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981
RU 2015
Sezione 5: Analisi scientifica e informazione del pubblico
Art. 15 Analisi scientifica
1Il Consiglio federale provvede a un’estesa analisi scientifica delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
2L’autorità competente provvede alla diffusione e all’utilizzo dei risultati dell’analisi scientifica.
3Può promuovere in particolare:
a. le produzioni mediatiche, le mostre e le relazioni sull’argomento;
b. l’inserimento nei materiali didattici delle scuole elementari, medie, professionali e medie superiori;
c. la sensibilizzazione delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.
Art. 16 Simboli commemorativi
I Cantoni provvedono a erigere un monumento e a creare altri simboli commemorativi.
Sezione 6: Altri provvedimenti
Art. 17
L’autorità competente può adottare altri provvedimenti nell’interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare:
a. sostenere l’istituzione di una piattaforma per servizi di ricerca;
b. promuovere progetti d’aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime o delle altre persone oggetto di misure.
Sezione 7: Esecuzione
Art. 18 Autorità competente e commissione consultiva
1Il Consiglio federale designa l’autorità competente.
2Istituisce la commissione consultiva (art. 6 cpv. 2). In quest’ultima sono rappresentate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure.