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Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 8 pagine

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LF sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

RU 2015

c. gli atti non sono usati in riferimento a una persona, bensì in particolare per scopi scientifici o statistici;

d. un’autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;

e. altri interessi degni di protezione lo giustificano.

5Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che agli atti sia allegata la loro versione dei fatti. Non sussiste un diritto alla rettifica o alla distruzione degli atti.

Art. 12 Sostegno da parte degli archivi di Stato cantonali

1Gli archivi di Stato cantonali e altri archivi di Stato sostengono le persone oggetto di misure e i servizi di contatto nella ricerca degli atti.

2Gli archivi di Stato cantonali sostengono altresì le istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 nell’adempimento dei loro obblighi.

Art. 13 Depositi a risparmio delle persone oggetto di misure

1Gli archivi cantonali, altri archivi di Stato e le istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Forniscono consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure.

2Se dagli atti risultano indizi che durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest’ultima o il suo successore procede gratuitamente, su richiesta della persona oggetto di misure, agli accertamenti necessari.

Sezione 4: Consulenza e sostegno da parte dei servizi di contatto cantonali

Art. 14

1I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le vittime e per le altre persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e, alle vittime, un aiuto immediato come pure un aiuto a più lungo termine ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20077 concernente l’aiuto alle vittime di reati.

2I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e presentare le domande di concessione del contributo di solidarietà.

7 RS 312.5