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Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 8 pagine

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LF sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

RU 2015

Art. 19 Disposizioni d’esecuzione

1Il Consiglio federale fissa il contributo di solidarietà e definisce l’importo delle eventuali rate di cui all’articolo 7.

2Emana le disposizioni d’esecuzione. Disciplina in particolare i dettagli:

a. della procedura di domanda;

b. del finanziamento e dell’attuazione di altri provvedimenti secondo l’articolo 17.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Va pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» è stata ritirata o respinta.

3La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum.

4In caso di referendum e di accettazione della presente legge in votazione popolare, essa entra in vigore il giorno dopo l’omologazione dei risultati della votazione.