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Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 8 pagine
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LF sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
RU 2015
sull’esecuzione e sul fallimento. Il contributo di solidarietà non comporta una riduzione del diritto all’aiuto sociale.
Art. 5 Domande
1Le domande per il contributo di solidarietà vanno presentate all’autorità competente entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. L’autorità competente non entra nel merito delle domande presentate dopo la scadenza di tale termine. È fatta eccezione per le domande che non sono state presentate entro il termine per motivi validi. Per tali domande il termine può essere prorogato di 18 mesi al massimo.
2Il richiedente deve rendere verosimile la sua qualità di vittima ai sensi della presente legge. A tal fine allega alla domanda tutti gli atti disponibili e altri documenti idonei a dimostrare la sua qualità di vittima.
3Per preparare e presentare la domanda, le persone oggetto di misure possono avvalersi del sostegno degli archivi di Stato e dei servizi di contatto cantonali.
Art. 6 Esame delle domande e decisione
1L’autorità competente esamina le domande e decide in merito alla concessione del contributo di solidarietà.
2Prima di decidere sente la commissione consultiva (art. 18 cpv. 2).
3Conclude il trattamento delle domande entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 Determinazione e versamento
1Il contributo di solidarietà può essere versato in due rate alle vittime la cui domanda è stata accolta.
2Per determinare la prima rata si tiene conto del limite di spesa e del numero di domande presentate.
3Per determinare la seconda rata si tiene conto di quanto rimane del limite di spesa dopo il versamento della prima rata e del numero di domande accolte con decisione passata in giudicato.
Art. 8 Rimedi giuridici
1Contro il rifiuto della domanda può essere interposta opposizione entro 30 giorni all’autorità competente.
2La decisione dell’autorità competente è impugnabile mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 9 Limite di spesa e finanziamento
1L’Assemblea federale autorizza un limite di spesa per i contributi di solidarietà.