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Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 8 pagine

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LF sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

RU 2015

2I contributi di solidarietà sono finanziati:

a. dalla Confederazione;

b. dalle liberalità volontarie dei Cantoni;

c. da altre liberalità.

3Le liberalità di cui al capoverso 2 lettere b e c:

a. sono iscritte come proventi nel consuntivo della Confederazione;

b. sono vincolate ai sensi dell’articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 20056 sulle finanze della Confederazione.

Sezione 3: Archiviazione e consultazione degli atti

Art. 10 Archiviazione

1Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

2Non possono servirsi degli atti per pronunciare decisioni a danno delle persone oggetto di misure.

3Alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantonali sull’informazione, la protezione dei dati e l’archiviazione, si applicano le disposizioni della legislazione sull’informazione, la protezione dei dati e l’archiviazione del Cantone in cui hanno sede. Tali istituzioni provvedono a salvaguardare, valutare, rendere accessibili e conservare in modo corretto i propri atti.

Art. 11 Consultazione degli atti

1Le persone oggetto di misure e, dopo la loro morte, i loro congiunti hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano.

2Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.

3I termini di protezione per gli atti che contengono dati personali devono tenere conto degli interessi legittimi delle persone oggetto di misure e della ricerca.

4Durante il periodo di protezione l’accesso agli atti è concesso soltanto se è adempita una delle seguenti condizioni:

a. la persona oggetto di misure chiede di accedere ai suoi dati personali;

b. la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;

6 RS 611.0