Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione in merito alla revisione dell’ordinanza concernente l’utilizzo della designazione «Svizzera» per gli orologi
Numerosi partecipanti alla consultazione approvano l’esclusione del cinturino dal campo d’applicazione dell’ordinanza «Swiss made» per gli orologi. FH, AMS, Blösch e Swatch chiedono invece una formulazione più precisa che faccia esplicitamente riferimento all’orologio, e quindi propongono di sostituire il passaggio in questione nel progetto di ordinanza con «Il cinturino non viene considerato nella definizione di orologio».
Art. 1a lett. d Definizione dell’orologio svizzero: sviluppo tecnico
Vari partecipanti alla consultazione accolgono con favore la proposta che lo sviluppo tecnico dell’orologio debba avvenire interamente in Svizzera (tra gli altri ZG, PLR, FH, Travail.Suisse, Blösch, CDEP, ASRH, HIV); altri (BL, SZ, IG Swiss Made) invece chiedono di stralciare questa disposizione. Secondo questi ultimi, i requisiti di cui all’articolo 1a della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi in combinato disposto con il criterio di produzione del 60 per cento giusta l'articolo 48c capoverso 1 LPM sono sufficienti per definire un orologio come svizzero. Essi ritengono inoltre inammissibile sotto il profilo giuridico che la revisione dell’ordinanza «Swiss made» stabilisca condizioni più severe di quelle previste dalla legge. Infine ricordano che il Consiglio federale nel suo messaggio sul progetto «Swissness» aveva affermato che, per gli orologi meccanici, l’assiematura costituisce la fase di lavorazione essenziale. Secondo Ronda, dal punto di visto industriale ed economico è assurdo voler concentrare in Svizzera l’intero processo di sviluppo (inclusi i prototipi) di un orologio, dato che nell’ambito di tale processo occorre anche sempre tener conto dei fornitori e dei loro specifici metodi di fabbricazione. Qualora questa norma non dovesse essere eliminata, alcuni partecipanti chiedono che l’obbligo di sviluppo in Svizzera riguardi il design, e non lo sviluppo tecnico (tra gli altri SZ, Jowissa, Delma, L&M, Remonta, Mondaine, Sequel, Fossil).
Art. 1a lett. e Definizione dell’orologio svizzero: costi di produzione
IG Swiss Made chiede di cancellare questa prescrizione, poiché si limita a ribadire le direttive «Swissness». FH e Blösch ritengono invece opportuno ricordare esplicitamente il criterio di produzione del 60 per cento, in modo che le imprese interessate possano trovare tutte le condizioni da rispettare in un unico testo di legge. HIV e Cc-Ti deplorano che la lettera in questione non si ispiri all’ordinanza del 9 aprile 20089 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci.
Art. 2 cpv. 1 lett. bbisDefinizione del movimento svizzero: sviluppo tecnico
Vari partecipanti alla consultazione approvano che in futuro anche lo sviluppo tecnico del movimento debba svolgersi interamente in Svizzera (tra gli altri ZG, PLR, Travail.Suisse, Blösch, CDEP, ASRH, HIV), mentre altri chiedono lo stralcio di questa disposizione (BL, SZ, IG Swiss Made) per le ragioni già esposte in riferimento all’articolo 1a lettera d.
Art. 2 cpv. 1 lett. bterDefinizione del movimento svizzero: costi di produzione
Gli stessi interpellati che si sono espressi riguardo all’articolo 1a lettera e (vedi i relativi commenti esposti in precedenza) ribadiscono le medesime argomentazioni in riferimento a questa disposizione.
Art. 2 cpv. 2 lett. abisCosto del quadrante
IG Swiss Made chiede la cancellazione di questa norma per cui il costo del quadrante di orologi con display elettro-ottico o modulo solare è preso in considerazione se lo stesso quadrante svolge una funzione elettronica. Essa ritiene che la FH non rappresenti il settore degli smartwatch, dato che i principali produttori di questo tipo di orologi non sono membri della FH.
Art. 2 cpv. 2 lett. aterObbligo di tener conto dei costi di determinati pezzi costitutivi