Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione in merito alla revisione dell’ordinanza concernente l’utilizzo della designazione «Svizzera» per gli orologi

produzione conclusa «per il prodotto finito». In questo modo si eviterebbe una contraddizione con l’articolo 52h capoverso 3 OPM, che consente di conteggiare i costi generati durante il processo di produzione da un eventuale deposito provvisorio o trasporto.

Art. 2c lett. f Costo della pila

Singoli partecipanti alla consultazione chiedono che il costo della pila venga incluso nelle spese di produzione e, di conseguenza, lo stralcio di questa norma (tra gli altri BL, SZ, IG Swiss Made), essendo la pila indispensabile per il funzionamento di un movimento elettronico. Inoltre la sostituzione della pila spesso è possibile solo ricorrendo a utensili particolari.

Art. 3 cpv. 1 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera

All’interno di questo articolo, IG Swiss Made vorrebbe precisare che l’eccezione prevista dall’articolo 47 capoverso 3terLPM vale anche per gli orologi. Per IG Swiss Made, l’uso dell’indicazione «Swiss Design» dovrebbe essere consentito anche per un orologio che non soddisfa i criteri di «Swissness», a condizione che l’intera attività di design si svolga in Svizzera.

Art. 4 cpv. 1 Cassa d’orologio svizzera

Jowissa, Delma, L&M, Remonta, Mondaine, Sequel e Fossil deplorano che le attività definite nell’articolo 4 capoverso 1 della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi, le quali conferiscono alla cassa d’orologio le sue caratteristiche essenziali («la punzonatura, la tornitura o la pulitura»), siano state riprese nel progetto di revisione, poiché ritengono che tali attività non siano più necessarie alla luce dei metodi di fabbricazione moderni. Per questi interpellati, anche l’assiematura della cassa d’orologio non deve per forza avvenire in Svizzera, purché la cassa soddisfi il criterio di produzione del 60 per cento. Di conseguenza chiedono lo stralcio di questa disposizione.

Art. 9 Entrata in vigore

Numerosi partecipanti alla consultazione desiderano che l’articolo 2 capoverso 2 lettera aterentri in vigore già il 1° gennaio 2017 e non il 1° gennaio 2019, e chiedono quindi di modificare in tal senso l’articolo 9 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza «Swiss made» per gli orologi (tra gli altri NE, PLR, FH, Swatch, AMS, UFGVV, CP, UNIA, ASRH, apiah, Rolex, Richemont, ADAEV, SHK, HIV). Essi ritengono infatti che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, l’articolo 2 capoverso 2 lettera aternon vada oltre i requisiti minimi della legislazione «Swissness», ma piuttosto serva a mantenere lo status quo per quanto concerne il calcolo della quota svizzera sui costi di produzione dei movimenti. In questo momento infatti tutti i pezzi costitutivi menzionati nell’articolo 2 capoverso 2 lettera atervengono presi in considerazione per il calcolo del 50 per cento del valore secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza «Swiss made» per gli orologi, anche quando non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente. Se l’articolo in questione non dovesse entrare in vigore contemporaneamente all’articolo 52k OPM, la quota svizzera sui costi di produzione dei movimenti diminuirebbe, il che indebolirebbe il marchio «Swiss made» per gli orologi (tra gli altri FH, PPD). Inoltre una riduzione del valore determinante per il calcolo della quota del 50 per cento penalizzerebbe i produttori nell’UE e violerebbe l’Accordo complementare12 (FH). Anche Swatch approva l’entrata in vigore dell’articolo 2 capoverso 2 lettera ater il 1° gennaio 2017, poiché pure tutte le altre nuove disposizioni dell’articolo 2 capoverso 2 e il nuovo articolo 2c entrano in vigore a quella data.

Considerate le profonde ripercussioni per le PMI del settore orologiero, i Cantoni BL e SZ ritengono che il termine transitorio di due anni per quanto concerne gli articoli 1a lettera d e 2 capoverso 1 lettera bbis vada prolungato di altri due anni, vale a dire fino al 1° gennaio 2021. Ciò darebbe abbastanza tempo alle imprese per consumare eventuali scorte.

12 Cfr. nota 10.