Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione in merito alla revisione dell’ordinanza concernente l’utilizzo della designazione «Svizzera» per gli orologi
Secondo un interpellato (Jean Marc Vuithier), tutti gli articoli della nuova ordinanza «Swiss made» per gli orologi dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2017, in modo da evitare che l’industria orologiera benefici di vantaggi competitivi rispetto ad altri settori.
2.3. Altre proposte / richieste
a. Nuova disposizione per disciplinare la gestione dell’elenco delle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera ai sensi dell’articolo 52k OPM
Numerosi partecipanti alla consultazione (tra gli altri FH, JU, NE, Swatch, HIV, Cc-Ti, Mimotec, UFGVV, CP, UNIA, Richemont, JU, VD, ASRH, FR, NW, apiah, Rolex, ADAEV, SHK, SWISS PRECISION) deplorano che l’ordinanza «Swiss made» per gli orologi non indichi un organismo responsabile per la tenuta del suddetto elenco, poiché le imprese orologiere devono sapere a chi possono rivolgersi. Gli interpellati sopraccitati propongono la FH per questo ruolo; una minoranza è invece contraria (tra gli altri Jowissa, Mondaine, Sequel, Fossil). HIV vorrebbe invece affidare tale incarico all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, mentre il Cantone di SH suggerisce di assegnarlo a «un organo indipendente».
b. Nuova disposizione relativa al termine transitorio per i pezzi costitutivi allo scopo di preci-
sare l’articolo 60a OPM
Diversi partecipanti (tra gli altri FH, Swatch, AMS, GE, Tissot, Rado, SHK, SWISS PRECISION, HIV) desiderano introdurre una nuova disposizione transitoria che consentirebbe di utilizzare fino al 31 dicembre 2018 i pezzi costitutivi prodotti prima del 1° gennaio 2017 per la fabbricazione di orologi, come pure di immettere per la prima volta in commercio tali orologi secondo il diritto previgente entro il 31 dicembre 2018. Essi non considerano realisticamente possibile impiegare entro il 31 dicembre 2016 tutti i pezzi costitutivi attualmente in magazzino per la fabbricazione di orologi, i quali in seguito, conformemente all’articolo 60a OPM, possono peraltro essere messi in circolazione fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto previgente. Secondo questi interpellati, una regolamentazione speciale per l’industria orologiera è giustificata dal fatto che tale settore più di altri è toccato dall’adeguamento al criterio del 60 per cento per i costi di produzione, poiché oggi, a causa dell’ordinanza «Swiss made» per gli orologi in vigore, esso è soggetto a basi di calcolo particolari, divergenti dalla giurisprudenza del Cantone di San Gallo (FH). Per Estima invece l’introduzione di una simile disposizione transitoria comporterebbe uno slittamento di due anni dell’entrata in vigore, ciò che avrebbe «conseguenze fatali» per i fornitori svizzeri.
c. Nuovo termine di consumo per i prodotti che non soddisfano il requisito dello sviluppo tec-
nico (art. 1a lett. d e art. 2 cpv. 1 lett. bbis)
Numerosi partecipanti alla consultazione (tra gli altri JU, NE, GE, VD, FR, NW, Mimotec, UFGVV, CP, UNIA, Richemont, FH, ASRH, apiah, Rolex, ADAEV, SHK, SWISS PRECISION, HIV) deplorano che l’ordinanza «Swiss made» per gli orologi non preveda un termine di consumo adeguato per la prima immissione in commercio di prodotti che il 1° gennaio 2019 non soddisferanno più il requisito dello sviluppo tecnico secondo gli articoli 1a lettera d e 2 capoverso 1 lettera bbis. Per questi prodotti, essi chiedono l’introduzione di un termine di consumo di due anni, così come previsto dall’articolo 60a OPM.
d. Ulteriori richieste / osservazioni
Secondo il Cantone di ZH, occorre garantire la possibilità di inviare per via elettronica la documentazione che attesta la conformità di un orologio con i requisiti della designazione «Swiss made».
Consultazione in loco
In virtù dell’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione13 sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.