Progetto
Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 46Fedlex · Progetto
Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali
1 Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.
2 L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate.
3 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono messe all'asta. In caso di aumento temporaneo di tale contingente doganale parziale, le quote del contingente sono attribuite in base all’ordine d’entrata delle dichiarazioni doganali.
4 Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono messe all'asta. Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.
Art. 41 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
Abrogati
Art. 42 Domande
Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e
n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) devono pervenire all’UFAG entro il 30 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
Art. 43
Abrogato
Art. 55 cpv. 2
2 L’articolo 36 si applica sino al 31 dicembre 2018.
II
Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.