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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola

Allegato (n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 settembre 19972 sull'agricoltura biologica

Art. 5 cpv. 2 e 3

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può, su richiesta, riconoscere una parte di un'azienda di cui all'articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm) come un'azienda biologica se:

a. è riconoscibile come unità di terre, edifici e installazioni;

b. è territorialmente autonoma e chiaramente delimitata dal resto dell’azienda;

c. dispone di un flusso di merci territorialmente delimitato; e

d. impiega una o più persone.

3 Prima del riconoscimento di cui al capoverso 2 l'UFAG richiede il parere del Cantone sul cui territorio è ubicata l'azienda.

2. Ordinanza del 23 ottobre 20134 sugli effettivi massimi

Art. 10 cpv. 2 lett. f, frase introduttiva

2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:

e. il Cantone in cui si trova l’azienda detentrice di animali conferma per scritto che:

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva

2 L’autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l’azienda detentrice di animali conferma per scritto che:

3. Ordinanza del 23 novembre 20055 sulla caratterizzazione del pollame

Allegato n. 4 lett. c

2 RS 910.18

3 RS 910.91

4 RS 916.344

5 RS 916.342