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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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910.91 Ordinanza sulla terminologia agricola
Allegato (n. III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 settembre 19972 sull'agricoltura biologica
Art. 5 cpv. 2 e 3
2 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può, su richiesta, riconoscere una parte di un'azienda di cui all'articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm) come un'azienda biologica se:
a. è riconoscibile come unità di terre, edifici e installazioni;
b. è territorialmente autonoma e chiaramente delimitata dal resto dell’azienda;
c. dispone di un flusso di merci territorialmente delimitato; e
d. impiega una o più persone.
3 Prima del riconoscimento di cui al capoverso 2 l'UFAG richiede il parere del Cantone sul cui territorio è ubicata l'azienda.
2. Ordinanza del 23 ottobre 20134 sugli effettivi massimi
Art. 10 cpv. 2 lett. f, frase introduttiva
2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:
e. il Cantone in cui si trova l’azienda detentrice di animali conferma per scritto che:
Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva
2 L’autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l’azienda detentrice di animali conferma per scritto che:
3. Ordinanza del 23 novembre 20055 sulla caratterizzazione del pollame
Allegato n. 4 lett. c