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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del ….
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
Ingresso
visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
visto l’articolo 41a della legge del 4 ottobre 19913 sulle foreste (LFo),
Art. 1 cpv. 1 e 2
1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.
2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.
1 RS 910.12
2 RS 910.1
3 RS 921.0
2016-