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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Indagine conoscitiva

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

(Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del ….

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza

sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati

(Ordinanza DOP/IGP)

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

visto l’articolo 41a della legge del 4 ottobre 19913 sulle foreste (LFo),

Art. 1 cpv. 1 e 2

1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (di seguito «prodotti») che sono iscritte nel registro federale sono protette.

2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti conformi al relativo elenco degli obblighi.

1 RS 910.12

2 RS 910.1

3 RS 921.0

2016-