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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine
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i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, comprende le loro qualità meccaniche (le loro caratteristiche fisiche o altre qualità intrinseche);
Art. 11 Decisione su opposizione
L'UFAG decide sull'opposizione dopo aver sentito la Commissione nonché le autorità federali e cantonali interessate.
Art. 16 cpv. 1 e 3
1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti la cui denominazione, benché registrata, non è stata certificata conformemente all’articolo 18.
Art. 16a Menzioni DOC, DOP o IGP
1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.
2 L'impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti la cui denominazione è stata registrata conformemente all'articolo 8a.
Art. 17 cpv. 2 lett. e
2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:
e. se il prodotto è utilizzato come ingrediente o come componente.
Art. 17a Prodotti non conformi all'elenco degli obblighi
1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati commercializzati legalmente sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.
2 Se l'elenco degli obblighi è modificato conformemente all'articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti possono ancora essere fabbricati, confezionati, etichettati e commercializzati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.