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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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b. fornire all’UFAG informazioni dettagliate sulle attività svolte in Svizzera;

c. utilizzare i dati e le informazioni raccolti durante i controlli esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;

d. concordare preventivamente con l’UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;

e. contrarre un’assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

6 L’UFAG può revocare il riconoscimento se le esigenze, gli obblighi e gli oneri non sono adempiuti.

Art. 21 Esecuzione da parte dell’UFAG

1 L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG fatto salvo l’articolo 21c. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull'agricoltura.

2 L’UFAG inoltre:

a. tiene un elenco degli organismi di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d’applicazione della presente ordinanza;

b. registra le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte;

c. sorveglia gli organismi di certificazione di cui agli articoli 19 e 19a.

3 Può ricorrere a esperti.

Art. 21a Sorveglianza degli organismi di certificazione

1 L’attività di sorveglianza dell’UFAG comprende segnatamente:

a. la valutazione della procedura interna dell’organismo di certificazione per i controlli, l’amministrazione e la verifica dei fascicoli di controllo per quanto concerne l’adempimento delle esigenze della presente ordinanza;

b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di contestazione e di ricorso.

2 L’UFAG coordina la sua attività di sorveglianza con quella del SAS.

3 Nel quadro della sua attività di sorveglianza provvede affinché le esigenze degli articoli 19 e 19a capoverso 2 siano adempiute.

4 Può richiedere al SAS la sospensione o la revoca di un accreditamento ai sensi dell’articolo 21 OAccD, nel campo d’applicazione della presente ordinanza, laddove un organismo di certificazione non applichi le prescrizioni della presente ordinanza o non adempia le esigenze in essa contenute.

5 Può emanare istruzioni all’attenzione degli organismi di certificazione. Queste comprendono altresì un catalogo finalizzato all’armonizzazione delle procedure degli organismi di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 21b Ispezione annuale degli organismi di certificazione