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Consultazione 2015/41: Pacchetto di ordinanze agricole 2016 · 82 pagine

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Titolo prima dell’art. 18

Sezione 4 Controllo ed esecuzione

Art. 18 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 19 Esigenze poste agli organismi di certificazione

1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19964 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD).

2 Gli organismi di certificazione devono adempiere le condizioni seguenti:

a. disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certificazione e di controllo (procedura di controllo standard) che consentono di fissare segnatamente i criteri che le aziende sottoposte al controllo di un organismo di certificazione sono tenute a osservare come oneri nonché di un piano di misure applicabile laddove siano constatate irregolarità;

b. offrire garanzie di obiettività e imparzialità adeguate e disporre del personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le loro funzioni.

Art. 19a Organismi di certificazione esteri

1 Sentito il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), l’UFAG riconosce gli organismi di certificazione esteri che intendono svolgere le loro attività sul territorio svizzero, se sono in grado di provare di possedere una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera.

2 Gli organismi di certificazione esteri devono segnatamente:

a. adempiere le esigenze di cui all’articolo 19 capoverso 2;

b. essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera.

3 All’atto della presentazione di una domanda di riconoscimento devono attestare che le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 sono adempiute.

4 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio.

5 L’UFAG può accordare il riconoscimento per una durata limitata e subordinarlo a oneri. Può segnatamente imporre all’organismo di certificazione estero gli oneri seguenti:

a. accettare i controlli dell’UFAG riguardanti le attività svolte in Svizzera e cooperarvi;

4 RS 946.512

5 RS 946.51