Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/44: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche come anche l'aiuto all'esecuzione «risanamento ecologico delle centrali idroelettriche - finanziamento delle misure» · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

elabora, all’attenzione di Swissgrid, una richiesta concordata con l’autorità cantonale1 relativa all’ammontare dell’indennizzo. Quanto al riepilogo dei costi, l’articolo 6 precisa mediante disposizioni speciali i mancati ricavi.

Per quanto concerne il versamento dei mancati ricavi annui, il disciplinamento applicato dipende dall’ammontare dei presumibili costi annui medi computabili stabiliti nella decisione di cui all’articolo 17dtercapoverso 2 OEn.

Se l’ammontare è pari ad almeno 100 000 franchi, il detentore della centrale idroelettrica trasmette annualmente, ma al più tardi due mesi dopo la chiusura dell’anno d’esercizio, all’autorità cantonale competente un riepilogo dei costi insorti nell’anno d’esercizio precedente unitamente a tutti i dati necessari ai fini della comprensione. Dopo che l’autorità cantonale e l’UFAM hanno esaminato detto riepilogo e che l’UFAM ha inviato la sua proposta a Swissgrid, quest’ultimo procede al versamento annuale degli indennizzi.

Se l’ammontare della media annuale dei presumibili costi imputabili è inferiore a 100 000 franchi, è prevista l’applicazione di una procedura semplificata: un anno dopo che il detentore della centrale idroelettrica ha notificato a Swissgrid l’inizio dell’attuazione della misura, Swissgrid gli versa per la prima volta l’ammontare stabilito nella decisione relativo ai costi annui medi computabili. Swissgrid effettua detto versamento annualmente per cinque anni. Ogni cinque anni, il detentore della centrale idroelettrica trasmette all’autorità cantonale competente un riepilogo dei mancati ricavi relativi agli ultimi cinque anni d’esercizio. Dopo che l’autorità cantonale competente e l’UFAM hanno esaminato detto riepilogo e che l’UFAM ha inviato la sua proposta a Swissgrid, quest’ultimo adegua se necessario l’importo dei versamenti annui per i cinque anni successivi. In questa fase non sono previsti né restituzioni né versamenti di arretrati: la differenza non viene compensata interamente l’anno seguente, ma è ripartita sulle rate annuali dei cinque anni successivi. Nelle rate annuali deve essere indicata in modo chiaro la composizione dell’importo versato, ossia la parte corrispondente ai presumibili mancati ricavi medi e la parte corrispondente alla compensazione della differenza risultante dal quinquennio precedente.

Al termine della durata dell’indennizzo (che nell’ultimo periodo può contare fino a cinque anni) conformemente all’articolo 2 capoverso 2 del presente progetto, viene elaborato un riepilogo finale dei costi. Dopo che l’autorità cantonale e l’UFAM hanno esaminato detto riepilogo e che l’UFAM ha inviato la sua proposta a Swissgrid, quest’ultimo versa gli arretrati se l’importo degli indennizzi versati era troppo basso e chiede la restituzione della quota in eccesso se l’indennizzo versato era troppo elevato.

Se una centrale idroelettrica rimane del tutto o in parte fuori esercizio per determinati periodi (p. es. in caso di esercizio limitato di singoli gruppi di macchine a causa di lavori di revisione o guasti), la mancata produzione che ne deriva non deve essere presa in considerazione per il calcolo dei mancati ricavi. Il detentore della centrale idroelettrica tiene conto di questi periodi in sede di riepilogo dei costi computabili.

3 Ripercussioni

Il progetto è una conseguenza inevitabile della modifica della LPAc entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e delle modifiche dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e dell’OEn in materia di rinaturazioni entrate in vigore il 1° giugno 2011. Rispetto alle modifiche menzionate, il progetto non avrà alcuna ripercussione supplementare. Pertanto, per la Confederazione non vi sarà alcun onere supplementare né a livello finanziario né a livello di effettivi.

1 Nel caso di centrali idroelettriche di frontiera, l’autorità competente è l’Ufficio federale dell’energia.