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Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

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Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

tamente diversi (cfr. tab. 1). Ordinanze distinte possono disciplinare diversamente una stessa specie in base alle sue caratteristiche. L’applicabilità di una determinata regolamentazione può essere determinata anche dall’attività svolta con la specie, ad esempio dall’uso previsto. Le disposizioni applicabili vanno pertanto stabilite nel singolo caso.

In linea di massima, l’utilizzazione di organismi è disciplinata dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) agli articoli 29a e seguenti. Per gli organismi esotici invasivi, la regolamentazione di base è costituita dalle disposizioni dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) concernenti l’utilizzazione nell’ambiente (art. 15 segg. OEDA), che si applicano quando non vi sono disposizioni di diritto speciale. L’utilizzazione in sistemi chiusi sottostà alle disposizioni dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf). Lo scopo di questo atto è di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e il suo uso sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi. Perseguono gli stessi obiettivi anche la legislazione sulla pesca e sulla caccia (LFSP/OLFP e LCP/OCP), la legislazione sulle foreste (LFo e OFo) nonché la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) con la relativa ordinanza (OPN), anche se tutti questi atti contengono solo singole disposizioni concernenti espressamente le specie esotiche. L’obbligo di autorizzazione per introdurre nelle acque svizzere pesci e gamberi di altri Paesi previsto dalla legge federale sulla pesca (art. 6 LFSP) comprende ad esempio anche le specie di pesci e gamberi esotici.

L’ordinanza sulle epizoozie (OFE), la legge sulla protezione degli animali (LPAn) e l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) sono imperniate sulla salute animale, mentre l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV), l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), l’ordinanza sul materiale di moltiplicazione e l’ordinanza sui biocidi (OBioc) con le relative leggi (legge forestale, LFo, legge sull’agricoltura, LAgr, e legge sui prodotti chimici, LPChim) mirano in primo luogo a prevenire i danni all’agricoltura e all’economia forestale, all’infrastruttura nonché all’ambiente. L’ordinanza del DFI concernente le dichiarazioni di medici e laboratori e l’ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) si concentrano infine sulla prevenzione dei danni alla salute umana.