Progetto

Consultazione 2015/55: Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive · 80 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Strategia per le specie esotiche invasive Bozza

Selezione di A seconda del potenziale di danno delle specie incluse nonché dell’obiettivo misure esistenti della regolamentazione, nelle leggi e ordinanze si ritrovano regolamentazioni distinte31. Sono previste varie misure, enumerate qui in ordine di severità:

- oltre a un divieto di utilizzazione (art. 5 OPV), a obblighi di intervento e di

notifica (art. 6 OPV) e a un divieto d’importazione (art. 7 OPV), l’OPV prevede ad esempio in particolare un obbligo di lotta per i servizi cantonali (art. 42 OPV). Anche la LFE contempla un obbligo di lotta per la Confederazione e i Cantoni (art. 9 LFE),

- l’OEDA vieta l’utilizzazione di determinati organismi esotici invasivi (art.

15 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 2 OEDA) e l’OCP l’importazione e la detenzione di specie animali non autoctone (art. 8biscpv. 3 OCP),

- le attività con organismi esotici sono soggette ad autorizzazione o omo-

logazione nell’ambito dell’OPF, dell’OBioc e dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, della LFSP/OLFP e della LCP/OCP nonché della LPAn/OPAn e dell’OEDA (piccoli invertebrati) come pure, se del caso, dell’OIConf (art. 10 OIConf). Per le specie dell’allegato 2 OEDA e dell’allegato 2 OCP è prevista solo una deroga nel singolo caso,

- l’OFE sottopone a notifica determinate specie esotiche (art. 61 e 82 OFE)

e l’OPV (art. 6 OPV) e l’OIConf determinate attività (art. 9 OIConf),

- per il resto l’utilizzazione di organismi esotici (secondo la definizione

dell’OEDA) deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 OEDA (cfr. anche art. 7 cpv. 1 lett. c OPAn),

- in ogni caso e per tutte le specie devono essere rispettati gli obblighi ge-

nerali di diligenza (art. 29a cpv. 1 LPAmb, art. 6 OEDA, art. 4 OIConf).

Conclusioni e bisogno d’intervento

Per poter ottenere il massimo effetto a livello nazionale, la strategia per le specie esotiche invasive deve potersi basare su regolamentazioni armonizzate sul piano materiale. Attualmente le basi giuridiche determinanti concernenti l’utilizzazione di specie esotiche invasive sono ancorate in legislazioni speciali di varie politiche settoriali. Il contenuto di queste basi giuridiche deve essere coordinato e armonizzato in modo da escludere conflitti tra gli obiettivi e consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia. Nel settore ambientale, la competenza è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni in modo tale che le basi e le norme nell’ottica nazionale rappresentino compiti della Confederazione, mentre l’attuazione e l’esecuzione siano affidate ai Cantoni.

1.2.3 Contesto istituzionale

Attori La gestione delle specie esotiche è affidata a numerosi uffici, istituzioni e servizi che, nella loro sfera di responsabilità, svolgono compiti specifici, in

31 In questa sede non sono considerate la LIG, l’ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori nonché l’OPLM, dal momento che si applicano solo in presenza di qualifiche supplementari (modifica genetica o patogenicità).