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Consultazione 2015/56: Panoramica sulla promozione dello sport da parte della Confederazione · 43 pagine

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1.2 Basi legali

1.2.1 Costituzione federale

Basandosi sull’articolo 68 della Costituzione federale la Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva. Gestisce una scuola di sport, può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole. In occasione della revisione totale della Costituzione federale del 1979 questa disposizione è stata ripresa quasi senza modifiche dal vecchio testo.

1.2.2 Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica

Il 1° giugno 2011 le camere federali hanno approvato la nuova legge sulla promozione dello sport e del movimento entrata poi in vigore il 1° ottobre 2012. La legge riprendeva principi ancora validi della vecchia legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport. In primo piano viene messo il primato dell’impegno privato, mentre le misure della Confederazione sono sussidiarie rispetto a quelle di Cantoni e Comuni.

La legge ha l’obiettivo di incrementare l’attività fisica e sportiva in tutte le fasce d’età per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, la formazione globale e la coesione sociale (articolo 1 capoverso1). Per raggiungere detti obiettivi la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni e i privati (articolo 2).

Per promuovere un’attività fisica e sportiva regolare la Confederazione può avviare programmi e progetti oppure coordinare e se del caso sostenere iniziative in questo ambito (articolo 3). Oltre a ciò può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazione per lo svolgimento di compiti di promozione dello sport (art. 4 cpv. 2). In particolare però la Confederazione ha la competenza di invogliare e sostenere bambini e giovani ad avvicinarsi allo sport e allo scopo gestisce il programma «Gioventù +Sport».

In ambito scolastico i Cantoni sono chiamati ad applicare il principio dell’insegnamento obbligatorio di tre ore di educazione fisica (art. 12 cpv. 2) e a promuovere le opportunità di praticare sport e movimento ogni giorno (art. 12 cpv. 1). La Confederazione partecipa alla definizione degli standard minimi per l’insegnamento dell’educazione fisica e nel campo della formazione e del perfezionamento dei docenti. Non da ultimo la Confederazione sostiene le giovani leve e lo sport d’élite (articolo 16).

1.3 Storia

1.3.1 La promozione dello sport e del movimento come competenza della Confederazione

Il 1874 viene generalmente considerato come l’anno di nascita del sostegno dello sport da parte della Confederazione.1 In precedenza si registrano sforzi in questo senso in singoli Cantoni, soprattutto per l’educazione fisica scolastica. Il movimento nazionale della ginnastica, che vanta una storia ben più lunga, nella fase iniziale ha costituito un importante pilastro negli sforzi per arrivare a un’effettiva promozione dello sport. Ad esempio si ebbero stretti contatti fra la società federale di ginnastica e la commissione federale di ginnastica, antesignana della Commissione federale dello sport CFS, sciolta per la fine del 2011 e per lungo tempo unica istanza federale ad occuparsi della promozione dello sport.2

1 Messaggio LPSpo, FF 2009 713 ss [-7190].

2 Eichenberger, L., (2012): Die Eidgenössische Sportkommission 1874 – 1997: Chronik der letzten Jahre. Biel, p.

22 ss. (Resoconto dell’attività svolta dalla CFS negli ultimi anni, NdT).