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Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 102 pagine
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3. Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi,
interessi e canoni.
ARTICOLO 10
Denuncia
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6.
ARTICOLO 11
Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.";
AMP/CH/EU/it 22